Per infortunio sul lavoro si intende un evento improvviso che si verifica per causa violenta nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa; che causa al lavoratore un danno all’integrità psicofisica e da cui derivi un’inabilità al lavoro permanente, assoluta o parziale, o l’invalidità temporanea assoluta o la morte del lavoratore.
Dunque gli elementi necessari che devono sussistere affinché un evento possa essere considerato infortunio sul lavoro sono:
- l’occasione di lavoro;
- la causa violenta;
- la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.
L’Ente pubblico che eroga le prestazioni economiche ed assistenziali ai lavoratori infortunati è l’INAIL.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve tempestivamente comunicare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.
Dopodiché, deve recarsi obbligatoriamente presso un medico, che può essere, a seconda dei casi, il medico dell’Azienda, un operatore di Pronto soccorso oppure il medico curante.
Il medico quindi rilascia un certificato medico, nel quale indica la diagnosi ed il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Il medico deve poi fornire al datore di lavoro il certificato anche se l’infortunio è di lieve entità. In caso di ricovero ospedaliero, provvede direttamente la struttura a trasmettere il certificato sia al datore di lavoro sia all’INAIL.
Il datore di lavoro, a sua volta, ha l’obbligo di comunicare la denuncia di infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
Una volta che l’INAIL ha ricevuto la denuncia dal datore di lavoro, valuta l’entità dell’infortunio e quantifica il danno biologico in base al grado di inabilità che comporta.
Per effettuare la valutazione l’INAIL utilizza la “tabella delle menomazioni”, che indica l’incidenza sull’integrità psicofisica del soggetto danneggiato.
In base al risultato di questa valutazione, l’INAIL provvede a erogare le relative prestazioni assistenziali.
Inabilità temporanea assoluta
In caso il lavoratore presenta inabilità temporanea assoluta, l’INAIL eroga un’indennità sostitutiva della retribuzione, a decorrere dal quinto giorno dalla data dell’infortunio, compresi i giorni festivi, fino a completa guarigione.
I primi quattro giorni sono a carico del datore di lavoro, il quale paga la retribuzione completa del giorno dell’infortunio e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi.
L’INAIL eroga l’indennità giornaliera nella misura del:
- 60% della retribuzione dal 5° al 90° giorno dalla data dell’infortunio;
- 75% della retribuzione dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
- Danno biologico permanente
Se l’infortunio sul lavoro causa al lavoratore un danno biologico sotto forma di invalidità permanente, viene riconosciuta dall’INAIL un’indennità in capitale o in forma di rendita vitalizia, in base ai seguenti criteri:
- qualora dall’infortunio sia conseguito un danno biologico permanente inferiore al 6%, al lavoratore non è riconosciuto nessun tipo di indennizzo da parte dell’INAIL. In questo caso il lavoratore danneggiato ha diritto a chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti direttamente al datore di lavoro, a condizione che lo stesso sia ritenuto responsabile dell’infortunio;
- qualora dall’infortunio sia conseguito un danno biologico permanente compreso tra il 6% ed il 15% dell’integrità psicofisica, l’INAIL provvede ad erogare un indennizzo, in un’unica soluzione, in funzione del grado di menomazione accertato e dell’età del danneggiato.
- qualora dall’infortunio sia conseguito un danno biologico permanente superiore al 15%, l’indennizzo corrisponde ad una rendita diretta, che viene erogata mensilmente ed è calcolata sulla base:
- del danno biologico subito;
- della ridotta capacità del lavoratore a produrre reddito (c.d. perdita della capacità lavorativa).
Infine, se il lavoratore a causa dell’infortunio sul lavoro, perde la vita, l’INAIL eroga un indennizzo, in forma di rendita, agli aventi diritto e un assegno funerario.
Se il lavoratore non ritiene corretta la valutazione effettuata dall’INAIL, può presentare opposizione entro tre anni. Se la contestazione non va a buon fine, il lavoratore può presentare, con l’assistenza di un Avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del Lavoro.
Può accadere che l’infortunio si sia verificato nonostante il datore di lavoro abbia rispettato tutte le normative in materia di sicurezza e che l’incidente sia avvenuto per colpa esclusiva del lavoratore stesso per distrazione o imprudenza.
Anche in queste evenienze l’INAIL garantisce l’erogazione delle prestazioni economiche, purchè la causa dell’infortunio sia riconducibile all’ambito delle finalità lavorative e non personali.
Infortunio in itinere
I lavoratori sono tutelati dall’INAIL non solo per gli eventuali infortuni che possono avvenire nel luogo deputato allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche per gli eventuali infortuni “in itinere”.
Con tale espressione si fa riferimento all’infortunio occorso al lavoratore lungo il percorso:
- casa-lavoro;
- tra due luoghi di lavoro;
- dal luogo di lavoro al luogo per la pausa pranzo.
Deve quindi sussistere un nesso causale tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa.
L’infortunio in itinere, per essere indennizzabile, si deve essere verificato percorrendo il tragitto con i mezzi pubblici o a piedi. L’indennizzo è riconosciuto anche nel caso in cui il soggetto abbia scelto un mezzo privato, ma solo se questa decisione è strettamente necessaria.
Inoltre, al fine di essere riconosciuto come infortunio sul lavoro, è indispensabile che il lavoratore segua l’itinerario più breve e diretto, diversamente si avrà una “rottura del nesso causale”.
Esistono comunque delle eccezioni alla regola, quando per esempio il lavoratore è costretto ad una deviazione del tragitto più diretto a causa di una interruzione o deviazione.
Anche la deviazione dal tragitto casa-lavoro compiuta al fine di accompagnare i figli a scuola è riconosciuta e oggetto di indennizzo.
Il danno differenziale
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro sia avvenuto a causa di una condotta colposa del datore di lavoro (per esempio per non aver osservato le norme sulla sicurezza) o di un altro dipendente, il lavoratore infortunato, oltre all’indennizzo erogato dall’INAIL, ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), ovvero il risarcimento del “danno differenziale”.
Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL costituiscono un “indennizzo” e quindi non compensano integralmente tutte le conseguenze che possono essere derivate da un infortunio sul lavoro.
Per danno differenziale si intende quindi la differenza tra quanto corrisposto al lavoratore infortunato a titolo di indennizzo dall’INAIL e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, in sede civilistica, ogniqualvolta l’infortunio sia prodotto da un comportamento colposo del datore di lavoro o dei suoi dipendenti.
Il danno differenziale, in pratica, si compone di tutti quei pregiudizi che non rientrano nell’ambito dell’indennizzo erogato dall’INAIL:
- danno biologico temporaneo;
- danno biologico permanente inferiore al 6%;
- danno morale (turbamento dello stato d’animo);
- danno esistenziale (inteso come pregiudizio che altera le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, determinando concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita);
- danno patrimoniale (sia le spese vive sostenute che il mancato guadagno).
Per ottenere la liquidazione del danno differenziale da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha l’onere di dimostrare:
- l’esistenza del rapporto di lavoro;
- il danno subito;
- il nesso causale tra l’evento dannoso e il comportamento del datore di lavoro.
Il datore di lavoro per essere esonerato dal pagare il risarcimento del danno deve dimostrare:
- di aver rispettato tutti gli obblighi in tema di sicurezza;
- di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’infortunio, fornendo la prova liberatoria che il danno dipende da una causa a lui non imputabile.
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