Risarcimento per diffamazione: quando spetta

Una diffamazione può provocare conseguenze che vanno oltre l’offesa subita: perdita di clienti o opportunità, deterioramento dei rapporti professionali, discredito nell’ambiente di lavoro, difficoltà personali o una compromissione della reputazione. In questi casi può sorgere la questione del risarcimento dei danni da diffamazione.

Non esiste però un importo fisso che spetta automaticamente a chi viene diffamato. La possibilità di ottenere un risarcimento e la sua eventuale quantificazione dipendono dal fatto contestato, dalla sua gravità, dalla diffusione, dalle conseguenze concretamente subite e dagli elementi di prova disponibili.

In sintesi: il risarcimento per diffamazione può riguardare danni patrimoniali e non patrimoniali. Per valutarlo occorre esaminare la condotta, la lesione della reputazione, la diffusione del contenuto, le conseguenze prodotte e le prove disponibili. Non esiste una somma standard garantita per ogni caso.

Quando può sorgere il diritto al risarcimento?

La responsabilità risarcitoria può essere valutata quando una condotta illecita abbia provocato un danno ingiusto. Sul piano civilistico, l’art. 2043 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui chi cagiona ad altri un danno ingiusto con un fatto doloso o colposo è tenuto a risarcirlo.

Per la diffamazione assume inoltre rilievo l’art. 185 c.p., secondo cui il reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e gli eventuali soggetti che debbano rispondere civilmente del fatto.

Questo non significa, però, che ogni contenuto offensivo comporti automaticamente il pagamento di una somma. Prima occorre verificare almeno:

  • la natura della condotta;
  • la sua eventuale rilevanza illecita;
  • la lesione subita;
  • il rapporto tra condotta e danno;
  • le conseguenze concretamente allegate;
  • gli elementi che consentono di provare il pregiudizio.

Il risarcimento non è quindi una conseguenza automatica della semplice presentazione di una querela.

Per un inquadramento generale, consulta anche la guida alla diffamazione.

Quali danni possono essere rilevanti?

Le conseguenze di una diffamazione possono avere natura diversa.

Danno non patrimoniale

La lesione della reputazione può incidere su un interesse della persona che non ha, di per sé, una diretta quantificazione economica. L’art. 2059 c.c. disciplina il danno non patrimoniale, prevedendone la risarcibilità nei casi determinati dalla legge.

In una vicenda di diffamazione possono quindi assumere rilievo, in relazione al caso concreto, le conseguenze sulla dignità, sulla reputazione, sulle relazioni personali o professionali e sulla sofferenza provocata dalla condotta.

Per evitare equivoci, è però preferibile non trattare “danno morale” e “danno reputazionale” come due somme automaticamente cumulabili. Il danno non patrimoniale deve essere valutato nel suo complesso, tenendo conto delle diverse conseguenze concretamente prodotte e evitando duplicazioni risarcitorie.

Danno patrimoniale

La diffamazione può avere anche conseguenze economicamente misurabili. Ad esempio, a seconda del caso, possono essere prospettati:

  • perdita di un cliente;
  • mancata conclusione di un contratto;
  • perdita di un’opportunità professionale;
  • riduzione di determinati ricavi;
  • costi sostenuti per affrontare conseguenze direttamente riconducibili alla condotta.

In questi casi diventa particolarmente importante documentare il collegamento tra la diffamazione e la perdita economica. Non basta quindi dimostrare che il contenuto era negativo: occorre fornire elementi che consentano di collegare la condotta al pregiudizio economico richiesto.

Danno morale e danno reputazionale: cosa significa?

La lesione della reputazione può produrre un danno non patrimoniale, le cui conseguenze devono essere valutate concretamente. La sofferenza interiore può assumere rilievo, così come possono assumere rilievo le modificazioni peggiorative della vita personale o relazionale derivanti dalla lesione.

Non è però sufficiente attribuire etichette diverse allo stesso pregiudizio per ottenere più risarcimenti, la valutazione deve considerare il pregiudizio complessivamente subito, evitando duplicazioni.

Come si prova il danno alla reputazione?

Non è necessario che ogni conseguenza della diffamazione sia dimostrata attraverso un documento che riporti esattamente un valore economico. Il danno può essere ricostruito attraverso diversi elementi di prova, anche mediante presunzioni quando ne ricorrono i presupposti.

La Cassazione ha riconosciuto, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la possibilità di provare il danno non patrimoniale anche attraverso il ricorso al notorio e alle presunzioni, considerando elementi quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della persona lesa.

Questo, però, non significa che il danno sia sempre presunto in modo automatico. È importante distinguere tra: la potenzialità lesiva della condotta e la concreta dimostrazione delle conseguenze che si chiedono di risarcire.

Quali prove possono essere utili?

A seconda del caso possono essere rilevanti:

  • il contenuto diffamatorio originale;
  • screenshot e copie della pubblicazione;
  • URL e data di pubblicazione;
  • numero e tipologia dei destinatari;
  • visualizzazioni o altri dati sulla diffusione, quando disponibili;
  • condivisioni e ripubblicazioni;
  • commenti e reazioni di terzi;
  • messaggi ricevuti dopo la pubblicazione;
  • email di clienti o collaboratori;
  • cancellazioni di appuntamenti o rapporti commerciali documentabili;
  • contratti non conclusi o opportunità perse;
  • variazioni documentabili dell’attività professionale;
  • testimonianze;
  • documentazione relativa alle conseguenze personali;
  • eventuali comunicazioni di rettifica o rimozione.

La prova deve essere adattata al tipo di danno che viene richiesto.

Quali fattori possono incidere sulla quantificazione?

La quantificazione deve essere collegata alle caratteristiche del caso. Tra i fattori che possono assumere rilievo rientrano:

  • gravità dell’offesa;
  • natura e contenuto dell’accusa;
  • diffusione del contenuto;
  • mezzo utilizzato;
  • durata della permanenza online, quando rilevante;
  • numero e caratteristiche dei destinatari;
  • notorietà della persona coinvolta;
  • ruolo professionale o pubblico della persona diffamata;
  • eventuale reiterazione della condotta;
  • risonanza raggiunta dalla pubblicazione;
  • intensità dell’elemento soggettivo, nei limiti rilevanti;
  • conseguenze sull’attività professionale;
  • conseguenze sulla vita personale e relazionale;
  • eventuale rettifica;
  • eventuali iniziative successive dell’autore;
  • comportamento tenuto dopo la pubblicazione.

La Cassazione ha richiamato, per la diffamazione a mezzo stampa, diversi di questi parametri, precisando l’esigenza di considerare le peculiarità del caso concreto nella liquidazione del danno.

La diffusione online può incidere?

Sì, può essere un elemento rilevante. Un contenuto pubblicato su Internet può essere potenzialmente accessibile a un numero elevato di persone, può essere condiviso, ripubblicato e rimanere reperibile nel tempo.

Ma “online” non significa automaticamente “danno maggiore”, occorre valutare concretamente:

  • quanto è stato diffuso il contenuto;
  • a chi era accessibile;
  • se è stato effettivamente condiviso;
  • quanto è rimasto disponibile;
  • quale pubblico ha raggiunto;
  • quali conseguenze ha prodotto.

La diffusione deve quindi essere documentata, quando possibile, e non semplicemente affermata.

Esistono importi standard per il risarcimento?

No, non è corretto promettere ad esempio: “Per una diffamazione online spettano 10.000 euro.”

L’importo dipende dalle circostanze del caso e dalla valutazione del danno. In determinate situazioni il giudice può procedere a una liquidazione equitativa, ma ciò non significa che possa attribuire una cifra arbitraria senza considerare gli elementi del caso.

La giurisprudenza richiede che la valutazione tenga conto delle circostanze concrete e dei criteri utilizzati per arrivare alla somma liquidata. Per questo, prima di parlare di una possibile cifra, è più utile costruire un quadro composto da: condotta + diffusione + gravità + conseguenze + prove.

Per approfondire si può consultare anche la guida su quanto si può ottenere come risarcimento per diffamazione.

Qual è la differenza tra tutela civile e penale?

La diffamazione può presentare contemporaneamente un profilo penale e uno risarcitorio, ma querela e richiesta di risarcimento non sono la stessa cosa.

Tutela penale

La persona offesa può valutare la presentazione della querela quando ricorrono i presupposti. La querela attiva il percorso previsto per il profilo penale della vicenda.

Per approfondire termini e procedura puoi consultare: come funziona la querela per diffamazione e entro quanto tempo si può querelare per diffamazione.

Tutela civile

Sul piano civile può essere richiesta la tutela risarcitoria per i danni conseguenti alla condotta. L’azione può essere valutata autonomamente secondo le regole della responsabilità civile, quando ne ricorrono i presupposti.

Richiesta nel procedimento penale

La persona danneggiata dal reato può esercitare l’azione civile nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, secondo le regole previste dal codice di procedura penale.

L’art. 74 c.p.p. prevede infatti la possibilità di esercitare nel processo penale l’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno derivante dal reato nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

La scelta tra le diverse strade dipende dalle caratteristiche della vicenda e deve essere valutata anche sotto il profilo processuale.

Si può chiedere il risarcimento per una diffamazione online?

Sì, una diffamazione commessa attraverso Internet può astrattamente dare luogo anche a una richiesta risarcitoria, se ne ricorrono i presupposti. La circostanza che il contenuto sia stato pubblicato online non rende però il risarcimento automatico. Anzi, nella valutazione possono assumere particolare importanza elementi come:

  • pubblico potenzialmente raggiunto;
  • effettiva diffusione;
  • permanenza del contenuto;
  • indicizzazione;
  • condivisioni;
  • ripubblicazioni;
  • caratteristiche del pubblico raggiunto;
  • conseguenze professionali o personali.

Per questo, nella diffamazione online è importante conservare le informazioni sulla diffusione prima che il contenuto venga cancellato o modificato.

Se il problema principale è ottenere la cancellazione del contenuto, puoi consultare anche la guida su come chiedere la rimozione di contenuti diffamatori online.

Quali documenti preparare per una valutazione?

Per valutare una richiesta danni da diffamazione è utile raccogliere una documentazione che consenta di ricostruire sia la condotta sia le sue conseguenze.

Documenti sul contenuto

  • copia integrale della pubblicazione;
  • screenshot;
  • URL;
  • data e ora;
  • profilo o account dell’autore;
  • eventuali successive modifiche;
  • commenti e condivisioni rilevanti.

Documenti sulla diffusione

  • statistiche disponibili;
  • dati sulle visualizzazioni;
  • numero di condivisioni;
  • ripubblicazioni;
  • articoli o altri contenuti che hanno rilanciato la notizia;
  • messaggi ricevuti da persone che hanno visto il contenuto.

Documenti sulle conseguenze

A seconda del caso:

  • email di clienti;
  • comunicazioni di collaboratori;
  • disdette;
  • contratti o trattative interrotte;
  • documentazione contabile;
  • variazioni documentabili dell’attività;
  • comunicazioni personali rilevanti;
  • eventuali certificazioni o documentazione relativa alle conseguenze sulla persona.

Non è necessario che ogni documento dimostri da solo l’intero danno. L’obiettivo è costruire un quadro coerente che permetta di collegare il contenuto alla diffusione e la diffusione alle conseguenze lamentate.

E se non riesco a quantificare esattamente il danno?

La difficoltà di indicare un importo preciso non significa necessariamente che il danno sia irrilevante. La quantificazione del danno non patrimoniale può avvenire, nei casi previsti, anche in via equitativa. Questo non elimina però l’importanza della prova, è infatti necessario fornire al giudice elementi sufficienti per comprendere:

  • quale diritto o interesse è stato leso;
  • quanto è stata grave la condotta;
  • quale diffusione ha avuto;
  • quali conseguenze sono state prodotte;
  • quali caratteristiche presenta il caso concreto.

Più la documentazione è precisa, più diventa possibile costruire una valutazione individualizzata invece di affidarsi a una richiesta generica.

Quanto tempo serve per ottenere il risarcimento?

La durata può dipendere da:

  • modalità con cui viene formulata la richiesta;
  • eventuale fase stragiudiziale;
  • disponibilità dell’autore a definire la controversia;
  • complessità della prova;
  • numero delle parti coinvolte;
  • necessità di acquisire documentazione;
  • eventuale procedimento civile;
  • eventuale procedimento penale collegato;
  • grado di giudizio raggiunto.

Per questo è preferibile distinguere tra valutazione iniziale del danno, eventuale richiesta stragiudiziale e tempo necessario per ottenere una decisione giudiziale.

È possibile chiedere i danni nel procedimento penale?

Sì, quando ricorrono i presupposti la persona danneggiata dal reato può esercitare l’azione civile nel procedimento penale attraverso la costituzione di parte civile.

Questo consente di far valere nel processo penale anche la pretesa risarcitoria secondo le regole previste dal codice di procedura penale. L’art. 74 c.p.p. disciplina espressamente questa possibilità.

La scelta se esercitare la tutela risarcitoria nel processo penale o attraverso un autonomo giudizio civile deve però essere valutata considerando le caratteristiche del caso, la strategia processuale e le prove disponibili.

Richiesta danni per diffamazione: cosa valutare prima di procedere

Prima di formulare una richiesta di risarcimento è utile rispondere a queste domande:

1. Che cosa è stato pubblicato o comunicato? – Bisogna conservare il contenuto nella sua forma più completa possibile.

2. Quanto è stato diffuso? – Occorre cercare elementi concreti sulla portata della pubblicazione.

3. Qual è la lesione lamentata? – Reputazione personale, professionale, rapporti commerciali o altre conseguenze devono essere individuati con precisione.

4. Quali conseguenze sono concretamente documentabili? – Email, clienti persi, trattative interrotte, commenti di terzi o altri elementi possono essere importanti.

5. Esiste un collegamento tra la condotta e il danno? – È uno dei passaggi centrali della valutazione.

6. Quale tutela è più adatta? – A seconda del caso possono essere valutate richiesta di rimozione, rettifica, tutela penale, azione civile e richiesta risarcitoria.

Errori da evitare quando si chiede un risarcimento

Alcuni errori possono indebolire la valutazione del caso. È preferibile evitare di:

  • indicare una cifra arbitraria senza spiegare da dove deriva;
  • confondere la gravità dell’offesa con la prova delle conseguenze;
  • conservare soltanto uno screenshot ritagliato;
  • non documentare la diffusione;
  • attribuire automaticamente ogni perdita economica alla pubblicazione;
  • duplicare diverse voci di danno riferite allo stesso pregiudizio;
  • cancellare il contenuto prima di averlo documentato;
  • considerare il risarcimento come automatico dopo una querela;
  • basare la richiesta esclusivamente sulla propria percezione soggettiva del danno.

Una buona valutazione parte invece dalla ricostruzione di fatto, diffusione, conseguenze e prove.

Checklist per valutare un risarcimento da diffamazione

☐ Ho conservato il contenuto completo.

☐ Ho documentato data, URL e autore apparente.

☐ Ho raccolto elementi sulla diffusione.

☐ Ho documentato commenti, condivisioni o ripubblicazioni rilevanti.

☐ Ho individuato le conseguenze sulla reputazione.

☐ Ho raccolto eventuali prove delle conseguenze professionali o economiche.

☐ Ho distinto danno patrimoniale e non patrimoniale.

☐ Ho verificato il collegamento tra condotta e conseguenze.

☐ Ho evitato di attribuire importi standard al danno.

☐ Ho valutato se siano necessarie anche rimozione, rettifica o tutela penale.

FAQ – Domande frequenti sul risarcimento per diffamazione

Si può ottenere un risarcimento per diffamazione online?

Sì, una diffamazione online può dare luogo a una richiesta risarcitoria quando ne ricorrono i presupposti. La pubblicazione su Internet non comporta però automaticamente un risarcimento o un determinato importo. Occorre valutare contenuto, diffusione, lesione e conseguenze concretamente provate.

Il danno deve essere sempre dimostrato?

Il danno deve essere allegato e provato secondo le regole applicabili, ma la prova non deve necessariamente consistere in un documento che attribuisca un preciso valore economico al pregiudizio. In determinate situazioni possono assumere rilievo presunzioni, fatto notorio e altri elementi di prova. La Cassazione ha riconosciuto questa possibilità anche per il danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa.

Quanto tempo serve per ottenere il risarcimento?

I tempi dipendono dal tipo di tutela scelta, dalla complessità del caso, dalle prove e dall’eventuale necessità di arrivare a un giudizio.

È possibile chiedere i danni nel procedimento penale?

Sì, la persona danneggiata dal reato può esercitare l’azione civile nel processo penale mediante gli strumenti previsti per la parte civile, secondo le condizioni e i termini processuali applicabili.

Richiedi una valutazione del danno

Se ritieni di aver subito una lesione della reputazione, la domanda non è soltanto “quanto posso chiedere?”, prima occorre capire:

  • quale danno può essere fatto valere;
  • quali conseguenze sono concretamente dimostrabili;
  • quali prove sono già disponibili;
  • quale tutela può essere più adatta;
  • se sia opportuno agire anche per la rimozione o attraverso una querela.
Richiedi una valutazione dei danni, delle prove e delle opzioni di tutela
Trova un professionista specializzato

Hai bisogno di Aiuto?

Per qualsiasi dubbio visita la pagina delle FAQ o non esitare a contattarci cliccando qui, ti risponderemo nel minor tempo possibile