Sinistri stradali

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Quando si verifica un incidente stradale è sempre consigliabile rivolgersi ad un Avvocato esperto in infortunistica stradale.

Saprà consigliare in modo efficace per tutelare i diritti del proprio assistito, sia nel caso in cui si sia rimasti vittime del sinistro stradale, sia nel caso in cui si sia responsabili.

Un Avvocato specializzato in infortunistica stradale sarà utile per raccogliere le prove necessarie e rappresentare efficacemente il proprio assistito, sia in sede di negoziazione con le compagnie assicurative, sia, se necessario, in Tribunale, per ottenere un equo risarcimento per i danni subiti.

Approfondimenti

 

Cosa fare in caso di incidente stradale

In caso di incidente stradale occorre procurarsi al più presto tutti i dati necessari e le informazioni utili per descrivere il sinistro e stabilire le rispettive responsabilità.

È opportuno compilare il modulo di constatazione amichevole (CAI), che non è obbligatorio ma serve a descrivere nei minimi dettagli la dinamica che ha portato al sinistro e dunque a stabilire la responsabilità in vista del risarcimento danni.

In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il documento venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, in modo da velocizzare le pratiche per il risarcimento dei danni.

Anche nel caso in cui tra le parti coinvolte ci sia contestazione sulla dinamica, è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro.

Nel caso in cui nessuno dei conducenti è in possesso del documento di constatazione amichevole è opportuno scambiarsi le seguenti informazioni:

  • generalità delle persone coinvolte (proprietari dei veicoli e conducenti se persone diverse);
  • targhe e tipologie dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale;
  • dati delle rispettive compagnie assicurative (nome, agenzie di riferimento e numeri di polizza);
  • dinamica dell’incidente;
  • descrizione dei danni subiti.

Quando avviene un sinistro stradale è sempre importante osservare alcuni accorgimenti, in modo da evitare problemi nella procedura di risarcimento:

  • scattare fotografie ai mezzi incidentati che evidenzino la posizione statica assunta dopo il sinistro ed i danni riportati. In caso di contestazione circa la dinamica del sinistro, si avranno maggiori possibilità di determinare eventuali responsabilità;
  • verificare la presenza di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente e, nel caso, chiedere loro le generalità. Sempre in caso di contestazione circa la dinamica del sinistro, le loro dichiarazioni possono essere determinanti.

Quando richiedere l’intervento delle autorità

Se si sono verificati danni a persone è sempre opportuno richiedere l’intervento di organi di pubblica sicurezza (polizia municipale, carabinieri ecc..), che provvederanno ad effettuare i rilievi necessari ed alla redazione di un verbale, che potrà, eventualmente, essere utilizzato per ottenere il risarcimento dalla compagnia assicurativa.

L’intervento delle autorità è anche consigliabile nel caso in cui tra le parti coinvolte nascano controversie sulla dinamica o sulle responsabilità dell’incidente, oppure quando uno dei veicoli coinvolti non sia assicurato o circoli con assicurazione scaduta.

Inoltre con l’intervento delle autorità è possibile accertare eventuali elementi (ad esempio lo stato di ubriachezza del conducente, l’assunzione di sostanze stupefacenti, eventuali infrazioni al Codice della strada, ecc..) che possono influire per determinare le responsabilità del sinistro.

Denuncia di sinistro all’assicurazione

I conducenti che rimangono coinvolti in un sinistro devono provvedere a fare la denuncia del sinistro presso la propria assicurazione entro 3 giorni dalla data dell’incidente.

Tale termine tuttavia non è perentorio, in presenza di una giusta causa (per esempio un ricovero in ospedale) è ammissibile anche la denuncia tardiva, senza perdere il diritto al risarcimento.

In caso di accordo tra i conducenti sulla dinamica, è sufficiente trasmettere alla compagnia la contestazione amichevole (CAI) firmata dai soggetti coinvolti.

L’assicurazione quindi provvederà ad azionare la procedura di risarcimento diretto, che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.

Nel caso in cui la constatazione amichevole non sia stata sottoscritta dai conducenti coinvolti, la denuncia del sinistro deve contenere gli elementi essenziali dell’accaduto:

  • luogo, data e ora del sinistro;
  • generalità delle parti coinvolte;
  • targhe dei veicoli coinvolti;
  • dinamica dell’incidente;
  • descrizione dei danni subiti;
  • indicazione di eventuali danni fisici a conducenti e passeggeri;
  • indicazione di eventuali testimoni;
  • indicazione se sono intervenute le autorità;
  • eventuali prove fotografiche.

In questo caso i termini per la procedura di risarcimento si allungano e lo stesso potrà essere effettuato entro 60 giorni dalla denuncia.

Nel caso in cui vi sia stato l’intervento delle forze dell’ordine, la compagnia assicurativa non potrà liquidare alcun risarcimento sino a che non verrà reso disponibile il verbale dell’incidente:

  • 30-60 giorni se si tratta di sinistro senza feriti.
  • 90-120 nel caso in cui ci sono feriti.

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La responsabilità nella procedura per il risarcimento dei danni

Secondo la legge italiana, in materia di responsabilità civile nei sinistri stradali opera il principio della presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo prova contraria.

Tale principio è sancito dal secondo comma dell’art. 2054 del codice civile, che dispone:

Nel caso di scontro tra i veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli

Pertanto, in caso di sinistro stradale i conducenti dei due veicoli si presumono responsabili in parti uguali della causazione dell’incidente, a meno che uno dei conducenti non dimostri che la colpa sia attribuibile in tutto o in maggior misura all’altro.

Se, invece, non si riescono a produrre prove sufficienti a chiarire qual è stata la dinamica del sinistro, allora tutti i soggetti coinvolti saranno ritenuti responsabili nella stessa misura.

È molto importante quindi raccogliere sin da subito qualsiasi elemento utile (verbali della polizia, testimonianze, fotografie, riprese di videocamere, ecc..) a ricostruire la dinamica di un incidente, in assenza vale il principio della presunta corresponsabilità.

Il concorso di colpa

Il concorso di colpa può verificarsi quando un incidente stradale è stato causato da una condotta colposa di tutti i soggetti coinvolti.

In questa eventualità il risarcimento dei danni sarà proporzionato alla percentuale di responsabilità attribuita ad ognuno dei soggetti coinvolti.

Nei sinistri stradali si possono distinguere due tipologie di concorso di colpa

  • paritario
  • effettivo

Il concorso di colpa paritario

Il concorso di colpa paritario si verifica quando nessuno dei conducenti è riuscito a dimostrare le responsabilità dell’altro e, quindi, la responsabilità del sinistro viene attribuita in misura uguale.

Di conseguenza ad ognuno dei proprietari spetterà un risarcimento solo per il 50% del danno subito, indipendentemente dall’ammontare dello stesso.

Se ad esempio si verifica un sinistro tra due veicoli, a seguito del quale il Veicolo “A” ha subito danni per 1.000 euro ed il veicolo “B” ha subito danni per 2.000 euro, l’assicurazione del veicolo “B” risarcirà il proprietario del veicolo “A” con 500 euro e l’assicurazione del veicolo “A” risarcirà il proprietario del veicolo “B” con 1.000 euro. La parte rimanente dei danni restano in carico ai rispettivi proprietari.

Il concorso di colpa effettivo

Il concorso di colpa effettivo si verifica quando un soggetto sia maggiormente responsabile rispetto ad un altro nella causazione del sinistro stradale, secondo una ripartizione che ad esempio può essere del 60/40, del 70/30 dell’80/20.

Di conseguenza il risarcimento dei danni viene calcolato secondo le rispettive quote di responsabilità.

Se, ad esempio, ad un conducente viene attribuita una responsabilità del 40%, la sua assicurazione dovrà rimborsare al proprietario dell’altro veicolo coinvolto il 40% dei danni che lo stesso ha subito.

Leggi anche: come definire le responsabilità in caso di incidente stradale.

 

Incidente stradale: i danni risarcibili

Il procedimento che porta al risarcimento può essere difficoltoso, ma con la dovuta documentazione e l’assistenza di un avvocato esperto in infortunistica stradale, è possibile ottenere un giusto risarcimento per i danni subiti.

Al verificarsi di un sinistro stradale, i danni risarcibili possono essere distinti in due diverse categorie:

  • danni patrimoniali (danni materiali alle cose);
  • danni non patrimoniali (danni fisici alle persone).
  • Il danno patrimoniale

I danni patrimoniali sono quei danni di natura prettamente economica, che riguardano direttamente il patrimonio della persona che ha subito il danno e non alla sua persona. In quanto tali risultano essere quantificabili e monetizzabili senza troppe difficoltà.

Quando si parla di danno patrimoniale si fa generalmente riferimento a:

  • il danno emergente
  • il lucro cessante
  • il danno emergente

Si riferisce alla perdita che la vittima del sinistro stradale subisce nel suo patrimonio, ovvero alle somme pagate per far fronte alle conseguenze provocate dall’incidente stesso.

Il risarcimento può avere ad oggetto:

  • spese per la riparazione del veicolo danneggiato;
  • spese per riparare o sostituire gli accessori o le cose trasportate danneggiate nel sinistro;
  • spese di soccorso stradale e trasporto del veicolo danneggiato;
  • spese per il noleggio dell’auto sostitutiva in caso di fermo tecnico del veicolo incidentato;
  • spese mediche sostenute per visite, esami diagnostici, farmaci, dispositivi medici, cure riabilitative, ecc.

Qualora i costi da sostenere per la riparazione del veicolo incidentato fossero superiori al suo valore commerciale, opera il principio che il costo della riparazione non deve superare il valore commerciale del veicolo.

Al verificarsi di questo caso quindi l’assicurazione risarcirà solamente la somma corrispondente al valore commerciale del veicolo ante sinistro, oltre alle spese per la rottamazione e l’immatricolazione di una nuova vettura (in caso di acquisto di un usato, le spese di trapasso).

Il lucro cessante

Consiste nella perdita della capacità lavorativa in conseguenza delle lesioni subite nell’incidente, ovvero alla riduzione della capacità di produrre reddito in relazione alla professione svolta.

I danni patrimoniali da “lucro cessante”, possono quindi riguardare perlopiù imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti, commercianti, ecc..

Il danno non patrimoniale

I danni non patrimoniali sono di natura immateriale poiché, non corrispondendo ad una perdita patrimoniale effettiva, non possono essere quantificati direttamente, ma richiedono una valutazione soggettiva.

Questa categoria comprende:

  • Il danno biologico

Per danno biologico si intende una lesione all’integrità psico-fisica, temporanea o permanente, che comporta un peggioramento sulle attività quotidiane della persona danneggiata.

Nel danno biologico è ricompreso anche il danno psichico, in considerazione che l’essere stato vittima di un sinistro stradale o aver perso un parente a causa dello stesso, possa aver comportato un’alterazione dello stato psichico di una persona.

Il danno biologico viene quantificato dal medico-legale e calcolato in punti percentuali. Quindi l’importo del risarcimento è in proporzione ai punti di invalidità riconosciuti alla persona danneggiata.

  • Il danno morale

Il danno morale riguarda la sofferenza interiore patita dal paziente (o dai suoi familiari) a seguito del sinistro stradale.

A differenza del danno biologico questo tipo di danno non è passibile di una valutazione medico legale e generalmente viene calcolato in proporzione al danno biologico patito dal soggetto danneggiato: maggiore è il danno biologico, maggiore è la sofferenza.

  • Il danno esistenziale

Per danno esistenziale si fa riferimento ai danni che, influenzando la sfera personale, familiare o sociale del danneggiato, ne causano un peggioramento della qualità della vita.

In generale si tratta di tutti quei danni che non si traducono in una lesione psicofisica ma incidono comunque sulle abitudini di vita di un individuo.

 

Come si calcola il risarcimento non patrimoniale del danno da sinistri stradali

Il calcolo del risarcimento non patrimoniale del danno varia in base alle lesioni subite e all’età del danneggiato.

Le lesioni possono essere sia fisiche che psichiche e l’una non esclude l’altra, poiché un danno può contemporaneamente riportare conseguenze sia al corpo che alla mente.

I danni biologici, in base alla loro gravità, si possono distinguere in:

  • Lesioni di lieve entità (micro-permanenti).
  • Lesioni di non lieve entità (macro-permanenti).
  • Lesioni di lieve entità.

Per danno biologico di lieve entità si intendono lesioni pari o inferiori a 9 punti di invalidità permanente.

Per il calcolo del risarcimento si fa riferimento alle tabelle predisposte dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private.

Le lesioni di lieve entità si possono distinguere in:

  • Danno biologico temporaneo: fa riferimento al periodo intercorrente tra il sinistro e la guarigione, ovvero ai giorni in cui il danneggiato, o totalmente o parzialmente, non può attendere alle ordinarie occupazioni a causa dell’incidente.

In caso di invalidità temporanea totale è previsto un indennizzo fisso giornaliero.

In caso di invalidità temporanea parziale inferiore al 100%, il calcolo del risarcimento farà riferimento alla percentuale di invalidità attribuita alla lesione per ciascun giorno di inabilità.

  • Danno biologico permanente: la valutazione del danno biologico permanente è espressa in termini di percentuale di invalidità.

Ai fini della quantificazione del risarcimento sono state predisposte delle apposite tabelle che quantificano in termini economici i punti percentuali di invalidità riconosciuti.

Gli importi vengono aggiornati ogni anno tramite Decreto Ministeriale e attualmente l’importo base è pari a € 870,97 per un punto percentuale.

Questo valore si riduce dello 0,5 % per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età, poiché viene tenuto conto dell’incidenza che avrà l’invalidità in relazione all’aspettativa di vita del danneggiato.

Per le modalità di calcolo del risarcimento del danno biologico permanente si ricorre all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore, che tiene conto dell’evidenza che i danni a cui sono riconosciuti punti di invalidità superiori avranno un maggior impatto nella vita del danneggiato rispetto a lesioni con pochi punti di invalidità. Questo vuol dire che maggiore è la gravità dell’infortunio maggiore sarà l’ammontare concretamente risarcibile.

Percentuale di invalidità / Coefficiente moltiplicatore

  • Pari a 1 => 1
  • Pari a 2 => 1,1
  • Pari a 3 => 1,2
  • Pari a 4 => 1,3
  • Pari a 5 => 1,5
  • Pari a 6 => 1,7
  • Pari a 7 => 1,9
  • Pari a 8 => 2,1
  • Pari a 9 => 2,3

Lesioni di non lieve entità

Le lesioni permanenti più gravi sono quelle a cui viene attribuito un punteggio pari o superiore al 10%.

Per il calcolo del risarcimento delle lesioni di non lieve entità, generalmente vengono adottati i criteri previsti dalle “Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano”.

Queste tabelle propongono una formula di liquidazione congiunta e consentono di calcolare il danno non patrimoniale, comprendendo sia il danno biologico che il danno morale (sofferenza soggettiva), incrociando i punti d’invalidità con l’età anagrafica del soggetto danneggiato.

Alla somma ottenuta potrà essere aggiunta, in giudizio, la personalizzazione del danno: un criterio volto ad aumentare la misura del risarcimento al sussistere di prove effettive, che giustificano un maggior risarcimento in conseguenza di una maggior incidenza del danno subito rispetto ad altre persone danneggiate in casi analoghi.

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Sinistro stradale: la procedura per ottenere il risarcimento danni

In seguito ad un incidente stradale esistono due procedure per ottenere il risarcimento del danno, da percorrere alternativamente in funzione del singolo caso:

  • La procedura di indennizzo diretto
  • La procedura ordinaria
  • La procedura di indennizzo diretto

L’indennizzo diretto è la procedura che permette ai danneggiati di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, consentendo quindi di accelerare le pratiche per il risarcimento del danno.

Con questa procedura l’assicurazione della vittima del sinistro provvede ad anticipare l’indennizzo per poi avvalersi con la compagnia assicuratrice del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente.

Per avviare la procedura è necessario inviare alla propria compagnia assicurativa una richiesta risarcitoria.

Dopo la segnalazione del sinistro l’assicurazione provvederà a verificare la dinamica del sinistro per valutare le responsabilità e decidere se e quanto risarcire.

Il risarcimento diretto si applica soltanto in presenza di determinate circostanze:

  • se nell’incidente sono coinvolti solo due veicoli;
  • se entrambi i veicoli sono immatricolati e assicurati in Italia;
  • se i danni sono solo alle cose (al veicolo e agli oggetti trasportati);
  • se gli eventuali danni fisici subiti sono lievi (entro il 9% di invalidità).

In presenza dei presupposti di cui sopra, si potrà ottenere un risarcimento che copra:

  • i danni al veicolo;
  • i danni alle cose trasportate;
  • le lesioni personali subìte dal conducente.

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche alle altre persone (terzi trasportati) che sono eventualmente presenti, oltre al conducente, sui veicoli coinvolti nell’incidente e che hanno subìto lesioni (anche gravi, oltre i 9 punti di invalidità).

La procedura ordinaria

La procedura di risarcimento ordinaria si applica per i sinistri in cui:

  • sono rimasti coinvolti più di 2 veicoli;
  • uno dei due veicoli non è un veicolo a motore (bicicletta, monopattino ecc..);
  • sono state causate lesioni ai passanti;
  • non vi sia stato contatto tra i due veicoli;
  • sono derivate gravi lesioni al conducente (superiori a 9 punti d’invalidità);
  • non c’è stata una diretta collisione tra i due veicoli.

In questi casi è necessario fare richiesta di risarcimento alla compagnia del responsabile dell’incidente, sia per i danni subiti dal veicolo che per le eventuali lesioni fisiche riportate.

Alla richiesta va allegata tutta la documentazione disponibile riguardo al sinistro (fotografie dell’incidente, ricevute del meccanico per la riparazione del veicolo, certificati medici in caso di lesioni fisiche, ecc….).

In caso di incidenti con soli danni a cose è opportuno indicare da subito le generalità di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente. Se venissero indicati successivamente potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Sulla base della documentazione fornita e dalle perizie svolte dalla compagnia di assicurazione, il liquidatore incaricato dalla compagnia valuterà la sussistenza dei presupposti per il risarcimento e, in caso positivo, formulerà una proposta al danneggiato.

Incidente con un veicolo immatricolato all’estero

Quando nell’incidente sia stato coinvolto un veicolo immatricolato all’estero, il danneggiato dovrà inoltrare la propria richiesta di risarcimento all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano).

L’ente poi incaricherà una compagnia assicurativa italiana di occuparsi della procedura di risarcimento.

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I tempi per il risarcimento danni dopo un sinistro stradale

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danno, la Compagnia di assicurazione ha l’obbligo di dare riscontro entro:

  • 30 giorni, nel caso di soli danni a beni materiali (veicolo o oggetti trasportati) danneggiati nell’incidente e in presenza del modulo CAI (constatazione amichevole) firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;
  • 60 giorni, nel caso di danni a beni materiali (veicoli o oggetti) con modulo CAI firmato da un solo conducente;
  • 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche riportate dai soggetti. I termini decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico che attesta la guarigione o la stabilizzazione delle lesioni subite.

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento non sia completa di tutti gli elementi essenziali, la compagnia di assicurazione è tenuta a comunicare al danneggiato, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro. Di conseguenza i termini sono interrotti e riprendono dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Inoltre, nel caso siano intervenute le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia Stradale) le Compagnie di assicurazione generalmente attendono la ricezione di copia della relazione dell’incidente che queste hanno redatto, prima di avviare le procedure di liquidazione.

La relazione viene consegnata su espressa richiesta della parte dopo 30/60 giorni in caso di sinistro con solo danni materiali e dopo 90/120 giorni in caso di sinistro con feriti.

Entro i termini sopra indicati la Compagnia assicurativa è quindi tenuta a formulare un’offerta risarcitoria al danneggiato, o ad indicare i motivi specifici per i quali ritiene di non dover procedere con la richiesta di risarcimento.

Se entro i termini la Compagnia di assicurazione non formula al soggetto danneggiato un’offerta di risarcimento e non comunica i motivi per i quali non ritiene di risarcire il danno, lo stesso potrà proporre un’azione giudiziale nei confronti della Compagnia, una volta decorsi i termini di 60 giorni (90 in caso di lesioni fisiche) dalla data in cui è stata inviata la richiesta di risarcimento del danno.

Una volta che la Compagnia formula l’offerta, il soggetto danneggiato potrà:

  • accettare l’offerta: in questo caso la Compagnia assicurativa procederà al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione;
  • rifiutare l’offerta: in questo caso la Compagnia assicurativa dovrà comunque, entro 15 giorni, corrispondere al danneggiato la somma offerta. Quest’ultimo potrà trattenerla, a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta, e procedere con un’azione legale per la parte residua.

 

Avvocato per infortunistica stradale: cosa fa

L’Avvocato per infortunistica stradale è il professionista che si occupa di risarcimento danni da incidente stradale.

L’infortunistica stradale è una materia particolarmente complessa e in continua evoluzione. Pertanto un Avvocato esperto in infortunistica stradale, grazie alla sua esperienza ed alla conoscenza approfondita della materia, è il soggetto più indicato a interloquire efficacemente con le Compagnie assicurative.

Sa consigliare in modo efficace per la tutela dei diritti del proprio assistito, sia nel caso in cui si sia rimasti vittime del sinistro stradale, sia nel caso in cui si sia responsabili.

Quando si verifica un incidente stradale è sempre consigliabile rivolgersi ad un Avvocato specializzato in infortunistica stradale fin dalle prime fasi, per evitare errori procedurali che possano compromettere il diritto al risarcimento.

L’Avvocato esperto si assicura che tutte le prove rilevanti siano raccolte per poi passare all’esame della documentazione.

Ricostruisce i fatti, determina le responsabilità delle parti e verifica se ci siano in gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

Quantifica il danno patrimoniale e, in caso di lesioni, aiuta il proprio assistito nella raccolta della documentazione medica per l’accertamento delle lesioni fisiche, determinandone il danno non patrimoniale.

Predispone la richiesta di risarcimento danni e presenta la denuncia del sinistro stradale alla Compagnia assicurativa, per poi gestire le trattative con la stessa e rappresentare il proprio assistito in Tribunale, se necessario ad ottenere un risarcimento adeguato per i danni subiti.

Pertanto, affidarsi ad un Avvocato specializzato in infortunistica stradale può garantire una gestione adeguata del caso e massimizzare le possibilità di ottenere un congruo risarcimento in tempi ragionevoli.

Quando si verifica un incidente stradale non sempre occorre rivolgersi ad un avvocato.

Se nel sinistro sono stati riportati solo lievi danni alle cose, la dinamica è chiara e la constatazione amichevole è stata sottoscritta da entrambi i conducenti, la procedura di risarcimento dell’incidente stradale può essere gestita in autonomia dal danneggiato.

Tuttavia, agendo in autonomia si corre il rischio di ottenere un risarcimento inferiore a quanto si avrebbe diritto. Motivo per cui anche in questa eventualità può essere utile affidarsi a un avvocato.

Nei casi in cui, invece, si presentano particolari problematiche giuridiche e tecniche che richiedono approfondite competenze, è sempre opportuno fare affidamento a un avvocato esperto in infortunistica stradale, specialmente al verificarsi dei seguenti casi:

  • incidente stradale senza accordo circa le responsabilità del sinistro;
  • incidente stradale con feriti;
  • incidente stradale mortale;
  • incidente stradale con veicolo non identificato o non assicurato;
  • incidente stradale con danni al terzo trasportato (passeggero);
  • incidente stradale con bicicletta o monopattino;
  • incidente stradale all’estero;
  • incidente stradale con veicolo con targa straniera.

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Terzo trasportato: come farsi risarcire

Con il termine terzo trasportato si indica la persona che viaggia, come passeggero, a bordo di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale.

Pertanto, tutti i passeggeri, escluso il conducente, possono essere considerati terzo trasportato, compreso il proprietario del veicolo se era a bordo, ma non alla guida, al momento dell’incidente.

Qualora il terzo trasportato coinvolto in un sinistro stradale dovesse riportare lesioni, o comunque dei danni a cose di sua proprietà, ha sempre diritto ad un risarcimento, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La disciplina prevede che il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito, direttamente alla Compagnia assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

L’art. 41 del codice delle assicurazioni private stabilisce infatti che:

Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.

Il concetto di “caso fortuito” espresso dall’art. 141 Cod. Ass.ni, va inteso come evento naturale, eccezionale ed imprevedibile, che non dipende dalla volontà di chi sta guidando (malori improvvisi, presenza di materiali sull’asfalto, eventi meteorologici particolarmente importanti, l’attraversamento di un animale selvatico, lo scoppio di uno pneumatico, ecc…).

Il terzo trasportato, quindi, può richiedere il risarcimento direttamente alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro, senza essere tenuto a dimostrare la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, né ad accertare la dinamica dell’incidente.

Deve semplicemente provare di essere stato a bordo del veicolo e di aver subito dei danni.
La Compagnia che ha effettuato il risarcimento potrà poi azionare il diritto di rivalsa sull’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Questa procedura, però, trova applicazione a condizione che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificata una collisione fra di loro.

Se nel sinistro è coinvolto un solo veicolo, il terzo trasportato dovrà agire nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, ovvero del proprietario e del conducente del mezzo sul quale viaggiava.

Anche se il sinistro coinvolge un veicolo non assicurato o non identificato, il terzo trasportato danneggiato può chiedere il risarcimento alla Compagnia assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo, senza dover ricorrere al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

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Incidente con un veicolo non assicurato o non identificato

In caso di incidente stradale con un veicolo senza assicurazione o con un veicolo non identificato in quanto è stato impossibile rilevare la targa e identificare il conducente, il danneggiato ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia vittime della strada, ossia un organismo gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) che ha la funzione di garantire un equo risarcimento ai danneggiati nei seguenti termini:

  • Veicolo non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se i danni alla persona sono gravi vengono risarciti anche i danni alle cose con una franchigia di 500 €.
  • Veicolo non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose con una franchigia di 500 €.

Il fondo è finanziato da tutti coloro che pagano una polizza assicurativa, in funzione di un’aliquota sui premi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Il Fondo opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata tramite raccomandata alla CONSAP e alla Compagnia assicuratrice designata competente per la zona dell’incidente, la quale gestirà la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato o non identificato fosse assicurato presso di loro.

Dopo avere risarcito il danno, il Fondo procederà con la rivalsa nei confronti del conducente del veicolo non assicurato, che dovrà così rispondere personalmente, con il suo patrimonio, dei danni provocati a cose e persone (secondo il principio di rivalsa stabilito dall’articolo 2055 del Codice Civile).

Le cose cambiano nel caso in cui un veicolo non assicurato resta danneggiato in un incidente stradale per colpa altrui. In questo caso, sebbene l’art. 122 del codice delle assicurazioni private impone ai proprietari di veicoli a motore la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, ha comunque diritto ad essere risarcito dei danni, sia materiali che fisici, dalla compagnia assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro.

I Giudici infatti hanno stabilito che:

Il conducente ed il trasportato di un veicolo possono avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo antagonista anche se quello sul quale viaggiavano al momento del sinistro era sprovvisto di assicurazione in quanto l’obbligo assicurativo non incide né sulla legittimazione all’esercizio dell’azione, né sul diritto ad ottenere il risarcimento del danno” (Cass. Civ., sez. 3, n. 1179/22).

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