Il procedimento che porta al risarcimento può essere difficoltoso, ma con la dovuta documentazione e l’assistenza di un avvocato esperto in infortunistica stradale, è possibile ottenere un giusto risarcimento per i danni subiti.
Al verificarsi di un sinistro stradale, i danni risarcibili possono essere distinti in due diverse categorie:
- danni patrimoniali (danni materiali alle cose);
- danni non patrimoniali (danni fisici alle persone).
- Il danno patrimoniale
I danni patrimoniali sono quei danni di natura prettamente economica, che riguardano direttamente il patrimonio della persona che ha subito il danno e non alla sua persona. In quanto tali risultano essere quantificabili e monetizzabili senza troppe difficoltà.
Quando si parla di danno patrimoniale si fa generalmente riferimento a:
- il danno emergente
- il lucro cessante
- il danno emergente
Si riferisce alla perdita che la vittima del sinistro stradale subisce nel suo patrimonio, ovvero alle somme pagate per far fronte alle conseguenze provocate dall’incidente stesso.
Il risarcimento può avere ad oggetto:
- spese per la riparazione del veicolo danneggiato;
- spese per riparare o sostituire gli accessori o le cose trasportate danneggiate nel sinistro;
- spese di soccorso stradale e trasporto del veicolo danneggiato;
- spese per il noleggio dell’auto sostitutiva in caso di fermo tecnico del veicolo incidentato;
- spese mediche sostenute per visite, esami diagnostici, farmaci, dispositivi medici, cure riabilitative, ecc.
Qualora i costi da sostenere per la riparazione del veicolo incidentato fossero superiori al suo valore commerciale, opera il principio che il costo della riparazione non deve superare il valore commerciale del veicolo.
Al verificarsi di questo caso quindi l’assicurazione risarcirà solamente la somma corrispondente al valore commerciale del veicolo ante sinistro, oltre alle spese per la rottamazione e l’immatricolazione di una nuova vettura (in caso di acquisto di un usato, le spese di trapasso).
Il lucro cessante
Consiste nella perdita della capacità lavorativa in conseguenza delle lesioni subite nell’incidente, ovvero alla riduzione della capacità di produrre reddito in relazione alla professione svolta.
I danni patrimoniali da “lucro cessante”, possono quindi riguardare perlopiù imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti, commercianti, ecc..
Il danno non patrimoniale
I danni non patrimoniali sono di natura immateriale poiché, non corrispondendo ad una perdita patrimoniale effettiva, non possono essere quantificati direttamente, ma richiedono una valutazione soggettiva.
Questa categoria comprende:
Per danno biologico si intende una lesione all’integrità psico-fisica, temporanea o permanente, che comporta un peggioramento sulle attività quotidiane della persona danneggiata.
Nel danno biologico è ricompreso anche il danno psichico, in considerazione che l’essere stato vittima di un sinistro stradale o aver perso un parente a causa dello stesso, possa aver comportato un’alterazione dello stato psichico di una persona.
Il danno biologico viene quantificato dal medico-legale e calcolato in punti percentuali. Quindi l’importo del risarcimento è in proporzione ai punti di invalidità riconosciuti alla persona danneggiata.
Il danno morale riguarda la sofferenza interiore patita dal paziente (o dai suoi familiari) a seguito del sinistro stradale.
A differenza del danno biologico questo tipo di danno non è passibile di una valutazione medico legale e generalmente viene calcolato in proporzione al danno biologico patito dal soggetto danneggiato: maggiore è il danno biologico, maggiore è la sofferenza.
Per danno esistenziale si fa riferimento ai danni che, influenzando la sfera personale, familiare o sociale del danneggiato, ne causano un peggioramento della qualità della vita.
In generale si tratta di tutti quei danni che non si traducono in una lesione psicofisica ma incidono comunque sulle abitudini di vita di un individuo.