Come stabilito dalle norme generali del processo civile, il principio fondamentale è che la parte soccombente è generalmente condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa. Questo include sia le spese legali (principalmente la parcella dell’avvocato) che le altre spese vive del processo.
In caso di soccombenza del cittadino: come regola generale se il cittadino perde la causa in tribunale, in linea di principio, dovrebbe rimborsare all’INPS le spese legali da essa sostenute, oltre a dover pagare il proprio avvocato.
Eccezione per controversie previdenziali e assistenziali (sotto soglia di reddito): nelle cause riguardanti materie previdenziali (come pensioni) e assistenziali (invalidità civile, accompagnamento, ecc.), l’articolo 152 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevede una tutela per chi ha un reddito limitato. Se il reddito del ricorrente è pari o inferiore al doppio della soglia fissata per l’accesso al gratuito patrocinio (attualmente € 22.987,64 annui), il giudice non può condannarlo a pagare le spese processuali in favore dell’INPS in caso di sconfitta. È fondamentale presentare un’apposita dichiarazione del proprio reddito durante il processo per poter beneficiare di questa esenzione. Questa esenzione non si applica in caso di “lite temeraria”, ovvero una causa manifestamente infondata. Il ricorrente dovrà comunque sostenere le spese del proprio avvocato, a meno che non rientri nei criteri per il patrocinio gratuito.
In caso di vittoria del cittadino: Se il cittadino vince la causa contro l’INPS, è quest’ultimo, in quanto parte soccombente, che di norma viene condannata a rimborsare al cittadino le spese legali e processuali che questi ha dovuto sostenere. Questo include gli onorari dell’avvocato, le marche da bollo e altre spese anticipate. È importante notare che il rimborso delle spese legali da parte dell’INPS è spesso calcolato in base alle tariffe minime forensi e potrebbe non coprire integralmente quanto effettivamente pagato all’avvocato. Potrebbe anche essere riconosciuto un interesse legale sul ritardo del pagamento.
Patrocinio Gratuito (Patrocinio a Spese dello Stato): Chi possiede un reddito ISEE inferiore a una specifica soglia (€ 11.528,00 per il 2024) e la cui pretesa non sia manifestamente infondata, può accedere al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio). In questo caso, lo Stato paga direttamente l’avvocato (d’ufficio o scelto se convenzionato) e copre tutte le spese legali, incluse tasse giudiziarie e perizie. La richiesta di gratuito patrocinio deve essere presentata prima di avviare il ricorso. Anche in caso di vittoria con il gratuito patrocinio, l’INPS potrebbe essere condannata al pagamento delle spese a favore dello Stato.
Accordi con l’avvocato per ridurre i costi: È sempre possibile concordare con il proprio avvocato diverse modalità di pagamento per gestire i costi legali:
- Pagamento a percentuale (success fee o patto di quota lite): l’avvocato riceve una percentuale (con limiti legali) di quanto ottenuto in caso di successo
- Tariffa forfettaria o rateale: un importo fisso per l’intera pratica o pagamenti periodici
- Assistenza parziale: pagare l’avvocato solo per specifiche attività
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