La prescrizione del credito è un istituto giuridico in base al quale se il titolare del diritto (il creditore) non lo esercita entro un determinato arco di tempo, il suo diritto si estingue e il credito non potrà più essere riscosso.
Il termine per la prescrizione decorre a partire dal giorno in cui si può far valere il proprio diritto alla riscossione del credito.
Il creditore può interrompere la prescrizione mediante diverse forme di sollecito al pagamento all’indirizzo del debitore, purché le comunicazioni avvengano in forma scritta (è sufficiente una raccomandata con ricevuta di ritorno).
Si verifica una interruzione dei tempi di prescrizione del credito anche nel momento in cui il diritto alla riscossione viene riconosciuto da parte del debitore.
I tempi di prescrizione per il recupero crediti variano in base alla tipologia del credito. In generale, i termini principali previsti dal Codice Civile italiano sono:
Prescrizione a 10 anni (art. 2946 c.c.)
Si applica ai crediti generici e ai diritti per i quali non è prevista una prescrizione più breve. Esempi:
- Fatture commerciali non pagate.
- Debiti contrattuali, come quelli derivanti da compravendite o contratti di fornitura.
- Prestiti tra privati con scrittura privata.
- Mutui bancari (in assenza di rate non pagate, per le quali può valere una prescrizione più breve).
- Risarcimento danni contrattuali, come il mancato rispetto di un accordo tra le parti.
Prescrizione a 5 anni (art. 2948 c.c.)
Riguarda crediti periodici e prestazioni professionali. Esempi:
- Rate di pagamento periodico, come canoni di affitto o leasing.
- Compensi di professionisti, come architetti, commercialisti, medici e ingegneri, a partire dalla fine della prestazione.
- Pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali, dovuti ad enti come INPS o casse private.
- Tasse e tributi locali, come IMU e TARI (se non diversamente regolato da norme specifiche).
- Indennità di fine rapporto (TFR), quando il lavoratore non ne ha fatto richiesta entro 5 anni dalla cessazione del rapporto.
- Parcelle di avvocati, salvo riconoscimento del credito da parte del cliente.
Prescrizione a 3 anni (art. 2952 c.c.)
Si applica principalmente ai rapporti assicurativi. Esempi:
- Richiesta di risarcimento per polizze vita, danni o infortuni, se non diversamente stabilito dal contratto.
- Crediti assicurativi derivanti da polizze RCA, incendio, furto o malattia.
Prescrizione a 2 anni (art. 2947 c.c.)
Tipica delle richieste di risarcimento danni. Esempi:
- Danni da incidenti stradali (da quando il danneggiato ha conoscenza del danno).
- Richiesta di risarcimento per danni causati da responsabilità medica.
- Danni derivanti da fatto illecito non contrattuale, come lesioni personali in un’aggressione o un infortunio.
Prescrizione a 1 anno (art. 2951 c.c.)
Riguarda crediti legati al trasporto e al settore turistico. Esempi:
- Biglietti di viaggio non rimborsati, per treni, aerei o autobus.
- Crediti per spedizioni di merci, se il trasportatore non viene pagato entro un anno dalla consegna.
- Richieste di rimborso per pacchi smarriti o danneggiati nel trasporto nazionale o internazionale.
- Diritti derivanti da contratti con agenzie di viaggio, per esempio per rimborsi di pacchetti turistici.
Interruzione della prescrizione
La prescrizione può essere interrotta con:
- Un atto formale di messa in mora (lettera raccomandata o PEC).
- Un’azione legale (come un decreto ingiuntivo).
- Il riconoscimento del debito da parte del debitore.
- Ogni interruzione fa ripartire il termine di prescrizione da capo.
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