Malasanità

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Approfondimenti

 

Cosa si intende per malasanità

Con il termine malasanità si fa riferimento ad una vasta casistica di pratiche sanitarie eseguite non correttamente e non conformi alle linee guida elaborate da enti e società scientifiche. Si verifica quando chi ha la responsabilità medico/sanitaria commette un errore, causando lesioni o danni alla salute del paziente.

In tema di responsabilità sanitaria rientra ogni lesione alla salute psico-fisica del paziente, sia che sia causato dal comportamento di un singolo medico o dal personale paramedico:

  • Errori in interventi chirurgici o nelle cure che peggiorano la salute del paziente.
  • Omessa, tardiva o errata diagnosi.

sia che la causa sia da dovuta alla struttura sanitaria.

  • Carenze strutturali: struttura carente, personale carente, strumentazione carente.

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Tipologie di errore in ambito medico sanitario

Gli errori medici che possono implicare la responsabilità medica sono molteplici, tuttavia generalmente è possibile classificarli in:

  1. Errori medici di commissione: sono conseguenti alla esecuzione di un atto medico o assistenziale praticato in modo non corretto o che non è dovuto.
  2. Errori medici di omissione: sono conseguenti alla mancata esecuzione di prestazioni mediche o assistenziali ritenute necessarie per la cura del paziente e la tutela della sua salute.

Inoltre si usa distinguere gli errori medici in:

  • Errore umano: è quello correlato ad abilità, memoria o azione e che si distingue in: errore attivo: cioè l’errore commesso da operatori sanitari che sono in diretto contatto con il paziente ed errore latente: ovvero l’errore commesso in un precedente intervento medico, che ne manifesta successivamente le conseguenze.
  • Errore organizzativo: è l’errore dovuto all’organizzazione del lavoro, alla gestione delle emergenze e alla disponibilità delle apparecchiature.
  • Violazione: si tratta di un’azione eseguita in contrasto con le linee guida o le norme di sicurezza.

Di seguito alcune delle categorie dove si verificano gli errori sanitari più comuni:

  • Errori diagnostici questi errori possono essere causati da:
    • mancata diagnosi;
    • diagnosi tardiva o incompleta;
    • diagnosi errata;
    • procedure diagnostiche programmate ma non eseguite;
    • valutazione inadeguata dei sintomi del paziente;
    • insufficiente raccolta dei dati del paziente in relazione ai suoi disturbi (anamnesi);
    • non corretta acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario;
    • errata interpretazione degli esami strumentali.
  • Errori chirurgici questi errori possono essere causati da:
    • esecuzione chirurgica impropria;
    • esecuzione chirurgica non necessaria;
    • dimenticanza di corpo estraneo nel focolaio chirurgico;
    • intervento su errata parte del corpo;
    • sorveglianza post-operatoria non corretta.
  • Errori farmacologici questi errori possono essere causati da
    • prescrizione errata del farmaco;
    • somministrazione errata;
    • mancata conoscenza degli effetti collaterali dei farmaci;
    • errore nella trascrizione dei dati di cartelle cliniche;
    • errori di monitoraggio del paziente in relazione alla somministrazione di farmaci.
  • Errori nell’utilizzo delle apparecchiature sanitarie questi errori possono essere causati da:
    • malfunzionamento dovuto a difetti di fabbricazione;
    • malfunzionamento dovuto al cattivo utilizzo;
    • inadeguata manutenzione;
    • inadeguata pulizia.
  • Errori nella tempistica questi errori possono essere causati da:
    • ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico;
    • tardiva diagnosi;
    • ritardo nel trattamento farmacologico;
    • ritardi di organizzazione e gestione del paziente e delle sue esigenze.

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Da cosa è causato l’errore medico

Le cause dell’errore medico possono dipendere sia dal comportamento umano e quindi dalla qualità tecnica della prestazione, sia essere imputate all’organizzazione e alla struttura ospedaliera e quindi ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza.

Per imputare un errore medico è necessario che la condotta del sanitario ritenuto responsabile sia caratterizzata da colpa, che è riconosciuta quando vi è un nesso causale tra il danno subito e l’errore commesso. La colpa si distingue tra:

  • colpa generica;
  • colpa specifica.

La colpa è considerata generica quando le cause che generano l’errore medico sono dovute ad un comportamento caratterizzato da:

  • Negligenza: quando, non osservando un comportamento di prassi, viene commesso un errore a seguito di trascuratezza e disattenzione del personale, che ha come effetto un danno nei confronti del paziente.
  • Imperizia: si parla di imperizia quando vi è una scarsa preparazione professionale del personale sanitario o un’assenza di competenze tecniche, che ha come conseguenza lo svolgere una determinata prestazione medica in maniera non adeguata. Può trattarsi di un intervento chirurgico effettuato in modo errato, di una diagnosi errata o ritardata, di una omessa effettuazione di esami, di una cattiva gestione della cura, con il risultato comune il peggioramento delle condizioni di salute del paziente.
  • Imprudenza: si verifica quando il personale sanitario non utilizza la dovuta cautela e non adotta le necessarie precauzioni nel compimento dell’attività, compiendo errori che possono causare danni o lesioni al paziente.

Con colpa specifica invece si fa riferimento ad errori causati da una mancata osservanza di normative, regolamenti o discipline, che hanno come conseguenza una lesione del paziente.

Compito dell’avvocato specializzato in malasanità è proprio quello di dimostrare il nesso di causalità quale l’elemento cardine di ogni azione legale per malasanità. Senza di esso, non esiste responsabilità, né diritto al risarcimento. L’avvocato specializzato combina prove mediche, competenze legali e strategia processuale per trasformare un sospetto di errore in un riconoscimento giudiziale dei diritti del paziente.

 

Quando si origina un danno da errore medico/sanitario risarcibile

Al fine di ottenere un risarcimento per malasanità è necessario dimostrare l’esistenza di una responsabilità medico-sanitaria, ossia provare che le carenze ospedaliere hanno causato un danno al paziente (o ai suoi familiari), consistente in una lesione psico-fisica o anche solo in una lesione del diritto alla scelta (autodeterminazione), che altrimenti poteva essere evitato se solo il medico o l’ospedale avessero adottato le misure dettate dalla scienza medica e dalle linee guida scientifiche per il caso specifico.

Il diritto al risarcimento è presente solo quando siano contemporaneamente esistenti i seguenti presupposti:

  • Danno alla salute: il paziente deve aver subito un effettivo peggioramento delle condizioni di salute o l’insorgenza di nuove patologie.
  • Errore medico (Colpa): il presupposto della colpa non deve essere dimostrato dalla vittima. In tema di responsabilità medica, resta in carico alla struttura sanitaria o al medico l’onere della prova circa il corretto adempimento della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevedibile e inevitabile.
  • Nesso causale: è onere del paziente, e dunque dell’avvocato che lo assiste, dimostrare l’esistenza del nesso di casualità, ovvero provare che la condotta del sanitario è stata causa del danno subito. In sede civile l’analisi sul nesso causale non va svolta in termini di certezza assoluta (“al di là di ogni ragionevole dubbio”, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale), quanto piuttosto in termini di rilevante probabilità (secondo il principio del “più probabile che non”).

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Chi ha la responsabilità nei casi di malasanità

Le richieste di risarcimento relative ad un danno dovuto a malasanità possono essere effettuate nei confronti di:

  • strutture sanitarie (sia pubbliche che private);
  • personale sanitario appartenente a strutture sanitarie;
  • medici liberi professionisti (che operano in uno studio privato).

Con l’entrata in vigore della Legge Gelli si possono distinguere diversi titoli di responsabilità:

  • LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE: è la natura del rapporto esistente tra paziente e struttura sanitaria, sia essa pubblica che privata, e alla quale si fa riferimento per gli eventuali danni patiti dal paziente, conseguenti alle condotte dolose o colpose del personale sanitario che vi opera. Nella responsabilità contrattuale il diritto del paziente danneggiato da un errore medico a richiedere un risarcimento si prescrive in 10 anni. In questo caso il paziente deve dimostrare la sussistenza del danno e del nesso causale (fra il danno e la condotta illecita) e spetta alla struttura l’onere di dimostrare l’assenza di una condotta colpevole.
  • LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE: è la natura del rapporto che lega il paziente al medico (o altro operatore sanitario) e alla quale si fa riferimento quando l’azione risarcitoria viene rivolta direttamente nei confronti del singolo operatore sanitario. Nella responsabilità extracontrattuale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni. In questo caso al danneggiato spetta dimostrare, oltre al danno e al nesso causale, anche la condotta colpevole del medico.

L’Art. 7 della Legge n° 24/2017 (cd. Legge Gelli) prevede testualmente:

“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

Di conseguenza la responsabilità di un danno coinvolge direttamente la struttura, anche se la condotta colposa è stata posta in essere da un medico (o altro soggetto che esercita nella struttura) al suo interno. Per individuare i soggetti che operano nella struttura, non è importante il rapporto contrattuale che li lega ad essa, ma è sufficiente l’esistenza di un collegamento funzionale nell’organizzazione.

Se il medico opera in qualità di libero professionista (studio dentistico, ecc.), tra lui ed il paziente si instaura un rapporto di natura contrattuale. Quindi il medico che opera in veste di libero professionista, si assume la responsabilità diretta e illimitata per gli eventuali danni causati ai suoi pazienti e si applicherà la disciplina prevista per la struttura sanitaria:

  • obbligo di stipulare una polizza assicurativa;
  • prescrizione decennale dell’eventuale danno (anziché quinquennale);
  • onere della prova (il paziente si limita a dimostrare la sussistenza del danno patito, senza dover dimostrare né che il danno sia stato causato dal medico, né la condotta colpevole del medico).

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I danni risarcibili

I danni risarcibili per responsabilità medica possono essere suddivisi in due grandi categorie:

  • Il danno patrimoniale
  • Il danno non patrimoniale

DANNI PATRIMONIALI

Con il termine “danno patrimoniale” si fa riferimento a tutte le perdite economiche del soggetto danneggiato a seguito di una responsabilità medica. Si tratta quindi di danni che attengono direttamente al patrimonio e non alla persona del soggetto danneggiato ed avendo una connotazione prettamente economica possono essere quantificati in termini monetari.

All’interno di questa categoria sono ricompresi:

  • Il danno emergente: Con danno emergente si fa riferimento ad una perdita nella sfera patrimoniale della persona conseguente ad un episodio di malasanità. Sono ad esempio risarcibili i costi per le spese mediche sostenute o quelle che si dovranno sostenere in relazione alle lesioni subite (farmaci, visite, esami, terapie, assistenza sanitaria, costi per operazioni, spese funerarie in caso di decesso).
  • Il lucro cessante: Per lucro cessante si intende invece un mancato guadagno che il soggetto danneggiato avrebbe conseguito se non fosse stata vittima di un episodio di malasanità. Il principale danno in questa categoria consiste nella riduzione della capacità lavorativa, temporanea o permanente, e la conseguente perdita di reddito derivante dall’attività svolta dal soggetto danneggiato. Questo può ricomprendere anche la perdita di guadagni futuri e la perdita di opportunità lavorative causate della disabilità.

DANNI NON PATRIMONIALI

I danni non patrimoniali sono di natura immateriale poiché, non corrispondendo ad una perdita patrimoniale effettiva, non possono essere quantificati direttamente, ma richiedono una valutazione soggettiva. Questa categoria comprende:

  • Il danno biologico: Per danno biologico si intende una lesione all’integrità psico-fisica, temporanea o permanente, che comporta un peggioramento sulle attività quotidiane della persona danneggiata. Nel danno biologico è ricompreso anche il danno psichico, in considerazione che l’essere stato vittima di errore medico o aver perso un parente a causa dello stesso possa aver comportato un’alterazione dello stato psichico di una persona. Il danno biologico viene quantificato dal medico-legale e calcolato in punti percentuali. Quindi l’importo del risarcimento è in proporzione ai punti di invalidità riconosciuti alla persona danneggiata. Leggi anche l’approfondimento sul risarcimento del danno estetico.
  • Il danno morale: Il danno morale riguarda la sofferenza interiore patita dal paziente (o dai suoi familiari) a seguito dell’errore medico. A differenza del danno biologico questo tipo di danno non è passibile di una valutazione medico legale e generalmente viene calcolato in proporzione al danno biologico patito dal soggetto danneggiato: maggiore è il danno biologico, maggiore è la sofferenza.
  • Il danno esistenziale: Per danno esistenziale si fa riferimento ai danni che, influenzando la sfera personale, familiare o sociale del paziente, ne causano un peggioramento della qualità della vita. In generale si tratta di tutti quei danni che non si traducono in una lesione psicofisica ma incidono comunque sulle abitudini di vita di un individuo.

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Come si calcola il risarcimento non patrimoniale del danno

Il calcolo del risarcimento non patrimoniale del danno causato da malasanità varia in base alle lesioni subite e all’età del danneggiato.

Le lesioni possono essere sia fisiche che psichiche e l’una non esclude l’altra, poiché un danno può contemporaneamente riportare conseguenze sia al corpo che alla mente.

I danni biologici, in base alla loro gravità, si possono distinguere in:

  • Lesioni di lieve entità (micro-permanenti).
  • Lesioni di non lieve entità (macro-permanenti).

Lesioni di lieve entità

Per danno biologico di lieve entità si intendono lesioni pari o inferiori a 9 punti di invalidità permanente.

Per il calcolo del risarcimento si fa riferimento alle tabelle predisposte dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private.

Le lesioni di lieve entità si possono distinguere a loro volta in:

  • Danno biologico temporaneo: fa riferimento al periodo di malattia conseguente all’errore medico, a partire dal momento in cui il paziente ha manifestato una condizione di invalidità temporanea, totale o parziale, che poi si è risolta con la guarigione, oppure stabilizzata facendo insorgere in questo caso il diritto ad ottenere un risarcimento a titolo di danno biologico permanente. In caso di invalidità temporanea totale è previsto un indennizzo fisso giornaliero. In caso di invalidità temporanea parziale inferiore al 100%, il calcolo del risarcimento farà riferimento alla percentuale di invalidità attribuita alla lesione per ciascun giorno di inabilità.
  • Danno biologico permanente: La valutazione del danno biologico permanente è espressa in termini di percentuale di invalidità.

Ai fini della quantificazione del risarcimento sono state predisposte delle apposite tabelle che quantificano in termini economici i punti percentuali di invalidità riconosciuti.

Gli importi vengono aggiornati ogni anno tramite Decreto Ministeriale e attualmente l’importo base è pari a € 870,97 per un punto percentuale.

Questo valore si riduce dello 0,5 % per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età, poiché viene tenuto conto dell’incidenza che avrà l’invalidità in relazione all’aspettativa di vita del danneggiato.

Per le modalità di calcolo del risarcimento del danno biologico permanente si ricorre all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore, che tiene conto dell’evidenza che i danni a cui sono riconosciuti punti di invalidità superiori avranno un maggior impatto nella vita del danneggiato rispetto a lesioni con pochi punti di invalidità. Questo vuol dire che maggiore è la gravità dell’infortunio maggiore sarà l’ammontare concretamente risarcibile.

Percentuale di invalidità / Coefficiente moltiplicatore

  • Pari a 1 => 1
  • Pari a 2 => 1,1
  • Pari a 3 => 1,2
  • Pari a 4 => 1,3
  • Pari a 5 => 1,5
  • Pari a 6 => 1,7
  • Pari a 7 => 1,9
  • Pari a 8 => 2,1
  • Pari a 9 => 2,3

Lesioni di non lieve entità

Le lesioni permanenti più gravi sono quelle a cui viene attribuito un punteggio pari o superiore al 10%.

Per il calcolo del risarcimento delle lesioni di non lieve entità, generalmente vengono adottati i criteri previsti dalle “Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano”.

Queste tabelle propongono una formula di liquidazione congiunta e consentono di calcolare il danno non patrimoniale, comprendendo sia il danno biologico che il danno morale (sofferenza soggettiva), incrociando i punti d’invalidità con l’età anagrafica del soggetto danneggiato.

Alla somma ottenuta potrà essere aggiunta, in giudizio, la personalizzazione del danno: un criterio volto ad aumentare la misura del risarcimento al sussistere di prove effettive, che giustificano un maggior risarcimento in conseguenza di una maggior incidenza del danno subito rispetto ad altre persone danneggiate in casi analoghi.

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Come si prova l’errore medico

Per far valere il diritto al risarcimento derivante dall’errata condotta dei sanitari e/o della struttura ospedaliera, occorre provare che il danno sia una conseguenza diretta e immediata del loro operato. Deve cioè essere dimostrato:

  • l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria (l’accettazione del paziente presso la struttura sanitaria è considerata prova sufficiente);
  • il danno subito;
  • il nesso di causalità fra il danno alla salute patito e la condotta dei sanitari che hanno eseguito le cure.

A questo scopo l’avvocato specializzato in malasanità si preoccuperà di documentare tutto il percorso medico al quale il paziente è stato sottoposto per dimostrare le condizioni di salute precedenti e successive all’insorgere della lesione e consenta quindi la correlazione tra evento e danno riportato.

Generalmente la prima cosa da fare è recuperare la cartella clinica, poichè contiene informazioni dettagliate sull’iter seguito dal paziente. La richiesta deve essere presentata alla direzione sanitaria dell’ospedale che ha l’obbligo di rilasciare.

La sola cartella clinica però potrebbe non essere sufficiente per dimostrare la responsabilità medica e quindi sarà eventualmente l’avvocato a suggerire di reperire anche altra documentazione, quale ad esempio:

  • referti di visite mediche e analisi;
  • ricette, prescrizioni;
  • terapie;
  • ricevute delle prestazioni mediche;
  • prenotazione e risultati di lastre, esami;
  • testimonianze;
  • fatture e documenti di spesa;
  • altro che attesti il percorso terapeutico seguito dal paziente.

Sarà poi un perito a certificare lo stato di salute attuale del paziente e, analizzando tutta la documentazione raccolta, rilevare l’esistenza del nesso di causalità, ovvero una relazione fra l’operato medico-sanitario e il danno.

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L’avvocato e il procedimento per ottenere il risarcimento del danno

Il passaggio preliminare è l’esame della documentazione medica raccolta, in modo da poter ricostruire l’iter a cui è stato sottoposto il paziente. Sarà compito dei consulenti incaricati dall’avvocato redigere una perizia medico-legale di parte ed evidenziare l’errore medico e il nesso causale tra il danno subìto dal paziente e l’operato del sanitario.

A questo punto l’avvocato procederà con una richiesta di risarcimento, che generalmente inizia con una diffida formale al medico e alla struttura ritenuti colpevoli dell’evento, in cui viene circostanziata la situazione a cui si ricollega il diritto al risarcimento. Si cerca quindi di raggiungere un accordo direttamente con il medico o la struttura sanitaria coinvolta.

La struttura sanitaria o il professionista apriranno il sinistro presso la propria compagnia assicurativa, la quale può procedere ad una visita medico-legale con un proprio incaricato.

Nel caso in cui anche la visita medico-legale della Compagnia dovesse riconoscere l’errore medico, le parti potranno raggiungere un accordo in base all’entità del danno.

Se invece la Compagnia Assicurativa non dovesse riconoscere la responsabilità medica e quindi si rifiutasse di riconoscere un risarcimento alla vittima, l’avvocato azionerà la richiesta risarcitoria nel modo normativamente previsto. Vi sono due distinti procedimenti attivabili:

  • Mediazione: si svolge davanti ad un organismo di conciliazione che designa un mediatore nel tentativo di trovare un accordo stragiudiziale attraverso il suo supporto. Il mediatore ha il compito di ascoltare le parti e proporre una soluzione economica, che le parti sono libere di accogliere o meno.
  • Accertamento tecnico preventivo: consiste nella nomina di un consulente tecnico da parte del Tribunale, ossia un medico specialista che, basandosi sulla documentazione raccolta e sull’esame del paziente, avrà il compito di redigere una perizia e sulla base di questa tentare una conciliazione tra le parti.

Qualora con il procedimento di mediazione o con l’accertamento tecnico preventivo l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’avvocato potrà proporre all’assistito di procedere con un’ordinaria azione civile innanzi all’autorità giudiziaria competente.

 

Quando rivolegersi ad un avvocato esperto in malasanità

La gestione di un caso di malasanità è molto complessa e richiede delle competenze tecnico-legali specifiche.

Quando si verifica o si sospetta un errore medico, è consigliabile quindi consultare uno avvocato specializzato in malasanità.

Con un’approfondita analisi preliminare e con l’ausilio dei propri consulenti di fiducia, l’avvocato potrà:

  • valutare il caso in modo accurato;
  • stabilire se si tratta effettivamente di un errore sanitario;
  • quantificare l’eventuale danno subito;
  • individuare il soggetto che dovrà risarcirlo;
  • intraprendere le azioni più efficaci per tutelare i diritti del proprio assistito.

Nel caso in cui dall’analisi preliminare emergono i presupposti per l’ottenimento del risarcimento, il cliente potrà scegliere di dare allo studio legale un incarico scritto e stabilire un accordo sul compenso da versare all’avvocato per le prestazioni professionali.

Successivamente lo studio legale procederà alla trattazione del sinistro con il soggetto responsabile e/o con la relativa assicurazione, per ottenere il riconoscimento dell’errore medico ed il conseguente risarcimento per il danno subito, che potrà avvenire in via stragiudiziale o, in mancanza di un accordo, andare in giudizio.

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Il ruolo dell’avvocato esperto in malasanità

Affrontare un caso di presunta malasanità richiede il supporto di avvocati specializzati in diritto sanitario che svolgono un ruolo chiave nella tutela dei diritti dei pazienti vittime di errori medici e nell’aiutarli ad ottenere un risarcimento equo, garantendo nel contempo che ogni aspetto dell’illecito sia riconosciuto e sanzionato. Nel dettaglio la funzione dell’avvocato esperto in malasanità si articola in:

Raccolta e analisi Tecnico-Legale della Documentazione

  • Decodifica di cartelle cliniche e referti: l’avvocato specializzato in malasanità interpreta terminologia medica, protocolli chirurgici, esami diagnostici e prescrizioni farmacologiche per individuare incongruenze o violazioni di prassi.
  • Verifica del consenso informato: accerta che il paziente sia stato correttamente informato sui rischi, le alternative terapeutiche e le conseguenze delle cure, come richiesto dall’art. 3 della Legge 219/2017.
  • Individuazione di errori latenti: analizza registri operativi, rapporti di manutenzione delle attrezzature e turni del personale per evidenziare carenze organizzative.

Collaborazione con Esperti Medici e Consulenti

  • Selezione di periti specializzati: l’avvocato coinvolge chirurghi, radiologi o farmacologi per redigere perizie contrastive che smontino le conclusioni della controparte.
  • Simulazione di scenari alternativi: in casi di diagnosi tardiva (es. cancro), un oncologo consulente dimostra come una tempistica corretta avrebbe modificato la prognosi (teoria della “perdita di chance”).
  • Utilizzo di linee guida accreditate: confronta l’operato del medico con standard internazionali (es. linee guida dell’OMS o della Società Italiana di Chirurgia) per provare la negligenza.

Elaborazione di una Strategia Legale Personalizzata

  • Scelta tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: l’avvocato può decidere di optare per la prima se il paziente era ricoverato in una struttura pubblica (prescrizione di 10 anni), per la seconda se il medico è un libero professionista (prescrizione di 5 anni).
  • Gestione del nesso causale: è un aspetto chiave in capo all’avvocato specializzato in malasanità finalizzato a ricostruire l’albero decisionale che colleghi l’errore al danno, utilizzando prove circostanziali (es. peggioramento improvviso post-intervento) e testimonianze (es. colleghi del paziente).
  • Difesa in casi penali: Coordina la difesa con un avvocato penalista se l’errore configura reati (es. lesioni colpose), evitando che le dichiarazioni del cliente in sede civile pregiudichino il processo penale.

Negoziazione con Assicurazioni e Strutture Sanitarie

  • Contrasto alle tattiche dilatorie: l’avvocato reagisce alle offerte low-ball delle assicurazioni (proposte di risarcimento economico deliberatamente inferiori al valore equo) presentando perizie dettagliate e citando precedenti giudiziari con risarcimenti elevati.
  • Mediazione informata: Partecipa agli incontri con un mediatore sanitario, evidenziando i costi processuali che la struttura dovrebbe sostenere in caso di rifiuto di accordo.

Rappresentanza in Giudizio

  • Cross-examination dei testimoni avversi: l’avvocato sottopone a controinterrogatorio i medici accusati, evidenziando contraddizioni tra deposizioni e cartelle cliniche.
  • Utilizzo di tecnologie probatorie: Introduce video, modelli 3D di interventi chirurgici o ricostruzioni digitali per rendere tangibile l’errore alla corte.
  • Appello e Cassazione: In caso di esito negativo, valuta la sussistenza di vizi procedurali o errori di diritto per ricorrere in grado superiore.

Educazione e Supporto al Paziente

  • Spiegazione dei diritti in termini accessibili: In tutte le fasi del procedimento è importante che l’avvocato supporti il proprio assistito traducendo complessità legali in linguaggio quotidiano (es. “danno esistenziale” = “impossibilità di giocare con i nipoti”).
  • Gestione delle aspettative: Illustra tempi, costi e probabilità di successo, prevenendo delusioni legate alla durata dei processi.

Aggiornamento Costante

  • Monitoraggio della giurisprudenza: l’avvocato studia sentenze emblematiche (es. Cassazione n. 5021/2021 su errori in sala parto) per replicare strategie vincenti.
  • Partecipazione a convegni medici: Raccoglie dati su nuove tecnologie (es. robot chirurgici) per contestare eventuali malfunzionamenti non dichiarati.

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