Sei stato vittima di un caso di malasanità? Hai bisogno di assistenza legale per un errore medico?
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Con il termine malasanità si fa riferimento ad una vasta casistica di pratiche sanitarie eseguite non correttamente e non conformi alle linee guida elaborate da enti e società scientifiche. Si verifica quando chi ha la responsabilità medico/sanitaria commette un errore, causando lesioni o danni alla salute del paziente.
In tema di responsabilità sanitaria rientra ogni lesione alla salute psico-fisica del paziente, sia che sia causato dal comportamento di un singolo medico o dal personale paramedico:
sia che la causa sia da dovuta alla struttura sanitaria.
Scopri quali sono i diritti del malato
Gli errori medici che possono implicare la responsabilità medica sono molteplici, tuttavia generalmente è possibile classificarli in:
Inoltre si usa distinguere gli errori medici in:
Di seguito alcune delle categorie dove si verificano gli errori sanitari più comuni:
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Le cause dell’errore medico possono dipendere sia dal comportamento umano e quindi dalla qualità tecnica della prestazione, sia essere imputate all’organizzazione e alla struttura ospedaliera e quindi ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza.
Per imputare un errore medico è necessario che la condotta del sanitario ritenuto responsabile sia caratterizzata da colpa, che è riconosciuta quando vi è un nesso causale tra il danno subito e l’errore commesso. La colpa si distingue tra:
La colpa è considerata generica quando le cause che generano l’errore medico sono dovute ad un comportamento caratterizzato da:
Con colpa specifica invece si fa riferimento ad errori causati da una mancata osservanza di normative, regolamenti o discipline, che hanno come conseguenza una lesione del paziente.
Compito dell’avvocato specializzato in malasanità è proprio quello di dimostrare il nesso di causalità quale l’elemento cardine di ogni azione legale per malasanità. Senza di esso, non esiste responsabilità, né diritto al risarcimento. L’avvocato specializzato combina prove mediche, competenze legali e strategia processuale per trasformare un sospetto di errore in un riconoscimento giudiziale dei diritti del paziente.
Al fine di ottenere un risarcimento per malasanità è necessario dimostrare l’esistenza di una responsabilità medico-sanitaria, ossia provare che le carenze ospedaliere hanno causato un danno al paziente (o ai suoi familiari), consistente in una lesione psico-fisica o anche solo in una lesione del diritto alla scelta (autodeterminazione), che altrimenti poteva essere evitato se solo il medico o l’ospedale avessero adottato le misure dettate dalla scienza medica e dalle linee guida scientifiche per il caso specifico.
Il diritto al risarcimento è presente solo quando siano contemporaneamente esistenti i seguenti presupposti:
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Le richieste di risarcimento relative ad un danno dovuto a malasanità possono essere effettuate nei confronti di:
Con l’entrata in vigore della Legge Gelli si possono distinguere diversi titoli di responsabilità:
L’Art. 7 della Legge n° 24/2017 (cd. Legge Gelli) prevede testualmente:
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Di conseguenza la responsabilità di un danno coinvolge direttamente la struttura, anche se la condotta colposa è stata posta in essere da un medico (o altro soggetto che esercita nella struttura) al suo interno. Per individuare i soggetti che operano nella struttura, non è importante il rapporto contrattuale che li lega ad essa, ma è sufficiente l’esistenza di un collegamento funzionale nell’organizzazione.
Se il medico opera in qualità di libero professionista (studio dentistico, ecc.), tra lui ed il paziente si instaura un rapporto di natura contrattuale. Quindi il medico che opera in veste di libero professionista, si assume la responsabilità diretta e illimitata per gli eventuali danni causati ai suoi pazienti e si applicherà la disciplina prevista per la struttura sanitaria:
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I danni risarcibili per responsabilità medica possono essere suddivisi in due grandi categorie:
DANNI PATRIMONIALI
Con il termine “danno patrimoniale” si fa riferimento a tutte le perdite economiche del soggetto danneggiato a seguito di una responsabilità medica. Si tratta quindi di danni che attengono direttamente al patrimonio e non alla persona del soggetto danneggiato ed avendo una connotazione prettamente economica possono essere quantificati in termini monetari.
All’interno di questa categoria sono ricompresi:
DANNI NON PATRIMONIALI
I danni non patrimoniali sono di natura immateriale poiché, non corrispondendo ad una perdita patrimoniale effettiva, non possono essere quantificati direttamente, ma richiedono una valutazione soggettiva. Questa categoria comprende:
Il calcolo del risarcimento non patrimoniale del danno causato da malasanità varia in base alle lesioni subite e all’età del danneggiato.
Le lesioni possono essere sia fisiche che psichiche e l’una non esclude l’altra, poiché un danno può contemporaneamente riportare conseguenze sia al corpo che alla mente.
I danni biologici, in base alla loro gravità, si possono distinguere in:
Lesioni di lieve entità
Per danno biologico di lieve entità si intendono lesioni pari o inferiori a 9 punti di invalidità permanente.
Per il calcolo del risarcimento si fa riferimento alle tabelle predisposte dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private.
Le lesioni di lieve entità si possono distinguere a loro volta in:
Ai fini della quantificazione del risarcimento sono state predisposte delle apposite tabelle che quantificano in termini economici i punti percentuali di invalidità riconosciuti.
Gli importi vengono aggiornati ogni anno tramite Decreto Ministeriale e attualmente l’importo base è pari a € 870,97 per un punto percentuale.
Questo valore si riduce dello 0,5 % per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età, poiché viene tenuto conto dell’incidenza che avrà l’invalidità in relazione all’aspettativa di vita del danneggiato.
Per le modalità di calcolo del risarcimento del danno biologico permanente si ricorre all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore, che tiene conto dell’evidenza che i danni a cui sono riconosciuti punti di invalidità superiori avranno un maggior impatto nella vita del danneggiato rispetto a lesioni con pochi punti di invalidità. Questo vuol dire che maggiore è la gravità dell’infortunio maggiore sarà l’ammontare concretamente risarcibile.
Percentuale di invalidità / Coefficiente moltiplicatore
Lesioni di non lieve entità
Le lesioni permanenti più gravi sono quelle a cui viene attribuito un punteggio pari o superiore al 10%.
Per il calcolo del risarcimento delle lesioni di non lieve entità, generalmente vengono adottati i criteri previsti dalle “Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano”.
Queste tabelle propongono una formula di liquidazione congiunta e consentono di calcolare il danno non patrimoniale, comprendendo sia il danno biologico che il danno morale (sofferenza soggettiva), incrociando i punti d’invalidità con l’età anagrafica del soggetto danneggiato.
Alla somma ottenuta potrà essere aggiunta, in giudizio, la personalizzazione del danno: un criterio volto ad aumentare la misura del risarcimento al sussistere di prove effettive, che giustificano un maggior risarcimento in conseguenza di una maggior incidenza del danno subito rispetto ad altre persone danneggiate in casi analoghi.
Per far valere il diritto al risarcimento derivante dall’errata condotta dei sanitari e/o della struttura ospedaliera, occorre provare che il danno sia una conseguenza diretta e immediata del loro operato. Deve cioè essere dimostrato:
A questo scopo l’avvocato specializzato in malasanità si preoccuperà di documentare tutto il percorso medico al quale il paziente è stato sottoposto per dimostrare le condizioni di salute precedenti e successive all’insorgere della lesione e consenta quindi la correlazione tra evento e danno riportato.
Generalmente la prima cosa da fare è recuperare la cartella clinica, poichè contiene informazioni dettagliate sull’iter seguito dal paziente. La richiesta deve essere presentata alla direzione sanitaria dell’ospedale che ha l’obbligo di rilasciare.
La sola cartella clinica però potrebbe non essere sufficiente per dimostrare la responsabilità medica e quindi sarà eventualmente l’avvocato a suggerire di reperire anche altra documentazione, quale ad esempio:
Sarà poi un perito a certificare lo stato di salute attuale del paziente e, analizzando tutta la documentazione raccolta, rilevare l’esistenza del nesso di causalità, ovvero una relazione fra l’operato medico-sanitario e il danno.
Il passaggio preliminare è l’esame della documentazione medica raccolta, in modo da poter ricostruire l’iter a cui è stato sottoposto il paziente. Sarà compito dei consulenti incaricati dall’avvocato redigere una perizia medico-legale di parte ed evidenziare l’errore medico e il nesso causale tra il danno subìto dal paziente e l’operato del sanitario.
A questo punto l’avvocato procederà con una richiesta di risarcimento, che generalmente inizia con una diffida formale al medico e alla struttura ritenuti colpevoli dell’evento, in cui viene circostanziata la situazione a cui si ricollega il diritto al risarcimento. Si cerca quindi di raggiungere un accordo direttamente con il medico o la struttura sanitaria coinvolta.
La struttura sanitaria o il professionista apriranno il sinistro presso la propria compagnia assicurativa, la quale può procedere ad una visita medico-legale con un proprio incaricato.
Nel caso in cui anche la visita medico-legale della Compagnia dovesse riconoscere l’errore medico, le parti potranno raggiungere un accordo in base all’entità del danno.
Se invece la Compagnia Assicurativa non dovesse riconoscere la responsabilità medica e quindi si rifiutasse di riconoscere un risarcimento alla vittima, l’avvocato azionerà la richiesta risarcitoria nel modo normativamente previsto. Vi sono due distinti procedimenti attivabili:
Qualora con il procedimento di mediazione o con l’accertamento tecnico preventivo l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’avvocato potrà proporre all’assistito di procedere con un’ordinaria azione civile innanzi all’autorità giudiziaria competente.
La gestione di un caso di malasanità è molto complessa e richiede delle competenze tecnico-legali specifiche.
Quando si verifica o si sospetta un errore medico, è consigliabile quindi consultare uno avvocato specializzato in malasanità.
Con un’approfondita analisi preliminare e con l’ausilio dei propri consulenti di fiducia, l’avvocato potrà:
Nel caso in cui dall’analisi preliminare emergono i presupposti per l’ottenimento del risarcimento, il cliente potrà scegliere di dare allo studio legale un incarico scritto e stabilire un accordo sul compenso da versare all’avvocato per le prestazioni professionali.
Successivamente lo studio legale procederà alla trattazione del sinistro con il soggetto responsabile e/o con la relativa assicurazione, per ottenere il riconoscimento dell’errore medico ed il conseguente risarcimento per il danno subito, che potrà avvenire in via stragiudiziale o, in mancanza di un accordo, andare in giudizio.
Scopri cos’è il Fondo di Garanzia per le vittime di malasanità
Affrontare un caso di presunta malasanità richiede il supporto di avvocati specializzati in diritto sanitario che svolgono un ruolo chiave nella tutela dei diritti dei pazienti vittime di errori medici e nell’aiutarli ad ottenere un risarcimento equo, garantendo nel contempo che ogni aspetto dell’illecito sia riconosciuto e sanzionato. Nel dettaglio la funzione dell’avvocato esperto in malasanità si articola in:
Raccolta e analisi Tecnico-Legale della Documentazione
Collaborazione con Esperti Medici e Consulenti
Elaborazione di una Strategia Legale Personalizzata
Negoziazione con Assicurazioni e Strutture Sanitarie
Rappresentanza in Giudizio
Educazione e Supporto al Paziente
Aggiornamento Costante