Una segnalazione in Centrale dei Rischi può influire sulla valutazione del merito creditizio da parte di banche e intermediari finanziari. Se hai scoperto una segnalazione che ritieni errata, non riconosci l’importo indicato o contesti una classificazione a sofferenza, è importante verificare i dati e ricostruire la situazione con documenti alla mano.
Per contestare una segnalazione in Centrale dei Rischi, richiedi i dati ufficiali, individua l’intermediario che li ha trasmessi e presenta una contestazione documentata. Se viene accertato un errore, è l’intermediario segnalante a dover trasmettere la rettifica alla Banca d’Italia.
La procedura da seguire dipende dal problema riscontrato: un importo inesatto, un debito già estinto, un errore di identificazione e una segnalazione a sofferenza priva dei necessari presupposti sono situazioni differenti, che richiedono verifiche specifiche.
Anche la cancellazione non è automatica: bisogna distinguere i dati illegittimi da quelli corretti che devono essere semplicemente aggiornati.
Che cos’è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia?
La Centrale dei Rischi (CR) è un archivio gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie informazioni sui debiti e sulle garanzie di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario. Gli intermediari partecipanti trasmettono i dati secondo le regole previste dal sistema.
Le informazioni possono essere utilizzate dagli intermediari, insieme ad altri elementi, per valutare l’affidabilità creditizia di chi richiede un finanziamento.
Essere presenti nella Centrale dei Rischi non significa automaticamente essere un cattivo pagatore: l’archivio contiene informazioni relative a diverse tipologie di rapporti e situazioni finanziarie.
In generale, la soglia di censimento è pari a 30.000 euro per le posizioni ordinarie e a 250 euro per quelle classificate a sofferenza, fatte salve le specifiche regole previste per le diverse categorie di segnalazione.
Centrale dei Rischi e CRIF: qual è la differenza?
La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e i Sistemi di Informazione Creditizia privati, come CRIF, sono archivi distinti. La Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d’Italia; i sistemi privati sono gestiti da operatori autonomi e seguono le rispettive regole di partecipazione, accesso e conservazione dei dati.
Se vuoi verificare una segnalazione, devi quindi individuare l’archivio in cui compare, una richiesta presentata al gestore sbagliato potrebbe non risolvere il problema.
Come ottenere i dati che ti riguardano?
Il primo passo consiste nel richiedere il prospetto della Centrale dei Rischi intestato a te o alla tua impresa. Dal 13 aprile 2026, il Portale dei servizi online della Banca d’Italia è il canale telematico previsto per richiedere i dati della Centrale dei Rischi. È possibile utilizzare il servizio anche senza SPID o CIE, seguendo la procedura alternativa indicata nel portale. Restano disponibili le modalità non telematiche previste dalla Banca d’Italia.
Procedura essenziale per verificare una segnalazione
- Richiedi i dati ufficiali – Accedi al Portale dei servizi online e seleziona il servizio relativo alla Centrale dei Rischi.
- Individua la posizione – Controlla l’intermediario segnalante, i periodi di riferimento, gli importi e le categorie riportate.
- Confronta le informazioni – Verifica i dati rispetto a contratti, estratti conto, conteggi, ricevute di pagamento e comunicazioni.
- Individua l’anomalia – Specifica quale dato ritieni inesatto e quali elementi documentali sostengono la contestazione.
- Scrivi all’intermediario – Chiedi una verifica e, se ne ricorrono i presupposti, la rettifica o la cancellazione dei dati non corretti.
- Conserva le prove – Archivia la richiesta, la documentazione allegata e la prova della ricezione.
La Banca d’Italia indica, di norma, un termine di risposta di 30 giorni per le richieste di accesso ai dati. Per alcune richieste relative a persone giuridiche presentate da soggetti delegati possono applicarsi tempi differenti. Questo termine riguarda l’accesso ai dati, non garantisce che una contestazione venga risolta entro lo stesso periodo.
Il prospetto permette di conoscere le informazioni registrate, ma non rappresenta necessariamente un elenco completo di tutti i debiti verso qualsiasi finanziatore: occorre considerare le regole di partecipazione e di censimento dell’archivio.
Come capire se una segnalazione è errata?
Una segnalazione può essere contestata quando esistono elementi concreti che mettono in dubbio l’esattezza dei dati o la legittimità della classificazione effettuata dall’intermediario. Le situazioni più frequenti da verificare comprendono:
- Debito estinto: la posizione non risulta aggiornata correttamente dopo il pagamento.
- Importo inesatto: la somma segnalata non coincide con i conteggi o con i pagamenti documentati.
- Errore di identificazione: il dato è stato attribuito alla persona o all’impresa sbagliata.
- Rapporto contestato: si discute dell’esistenza del rapporto, della titolarità del credito o della quantificazione del debito.
- Classificazione a sofferenza discutibile: la valutazione della situazione finanziaria potrebbe non rispettare i presupposti richiesti.
- Informazioni non aggiornate: i dati non riflettono correttamente gli eventi successivi rilevanti.
La semplice contestazione del debito non dimostra, da sola, che la segnalazione sia illegittima, bisogna verificare se i dati comunicati fossero corretti e se l’intermediario avesse i presupposti per effettuare la segnalazione.
Quando è illegittima una segnalazione a sofferenza?
La classificazione a sofferenza richiede una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente, non può derivare automaticamente da un semplice ritardo nel pagamento di una rata o dal solo sconfinamento. Occorre verificare se la situazione evidenzi una grave difficoltà finanziaria non transitoria nell’adempiere alle obbligazioni. La valutazione deve tenere conto degli elementi disponibili e delle regole applicabili alla classificazione.
Se ritieni di essere stato segnalato a sofferenza senza che ne ricorressero i presupposti, è utile ricostruire la situazione esistente al momento della segnalazione: esposizione debitoria complessiva, patrimonio, andamento dei rapporti, eventuali contestazioni e comunicazioni ricevute.
Che differenza c’è tra una segnalazione inesatta e una contestata?
Una segnalazione inesatta contiene dati che non rappresentano correttamente la situazione oppure che risultano comunicati in violazione delle regole applicabili.
Una segnalazione contestata è invece una segnalazione sulla quale il cliente ha sollevato obiezioni. La contestazione avvia una richiesta di verifica, ma non dimostra automaticamente che la banca abbia commesso un errore.
Occorre distinguere anche tre possibili risultati:
- Rettifica: modifica dei dati inesatti o incompleti.
- Cancellazione: rimozione di una registrazione quando ne ricorrono i presupposti, per esempio perché effettuata per errore.
- Aggiornamento: modifica delle informazioni per riflettere correttamente l’evoluzione del rapporto, come l’estinzione del debito.
Il pagamento del debito non comporta necessariamente la cancellazione di ogni informazione storica correttamente registrata; per questo è importante formulare una richiesta coerente con il problema effettivo.
Come chiedere la rettifica dei dati?
Se hai individuato una segnalazione bancaria errata, il primo interlocutore è l’intermediario che ha trasmesso i dati alla Centrale dei Rischi. La Banca d’Italia gestisce l’archivio, ma non può sostituirsi alla banca o alla finanziaria nella correzione delle informazioni: la responsabilità della verifica e della trasmissione delle rettifiche compete all’intermediario segnalante.
Che cosa scrivere nella richiesta?
Una richiesta di rettifica dovrebbe essere precisa, documentata e riferita ai dati contestati. In particolare, indica:
- La posizione interessata: intermediario, periodo di riferimento e dato da verificare.
- L’errore contestato: spiega quale informazione ritieni inesatta e perché.
- Le prove disponibili: allega ricevute di pagamento, estratti conto, contratti, conteggi o comunicazioni pertinenti.
- La richiesta: domanda la verifica e, se l’inesattezza viene confermata, la rettifica o la cancellazione del dato non corretto.
- Il riscontro: chiedi una risposta scritta sull’esito delle verifiche e sugli interventi effettuati.
Invia la richiesta tramite un canale tracciabile e conserva la prova dell’invio e della ricezione. Per la richiesta di rettifica rivolta all’intermediario, non utilizzare automaticamente le stesse modalità previste per richiedere i dati alla Banca d’Italia: sono procedure diverse.
Se il problema coinvolge anche addebiti, interessi o il calcolo del debito, può essere necessario ricostruire il rapporto bancario sottostante. Per questo aspetto può essere utile la guida al diritto bancario e finanziario.
E se la banca non risponde o non corregge i dati?
Se la risposta dell’intermediario non è soddisfacente, oppure non arriva, puoi valutare ulteriori strumenti di tutela. La scelta dipende dalla natura della controversia, dal risultato richiesto e dall’eventuale urgenza.
Reclamo all’intermediario – È il canale formale per esporre il problema alla banca o alla finanziaria e chiedere una soluzione. È opportuno descrivere i fatti, indicare i dati contestati e allegare le prove.
Esposto alla Banca d’Italia – Può essere presentato gratuitamente attraverso il Portale dei servizi online. Consente di segnalare comportamenti ritenuti irregolari e può favorire il dialogo con l’intermediario, ma non produce direttamente la rettifica dei dati.
Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Può essere valutato se la controversia rientra nella competenza dell’ABF e sono rispettati i requisiti di ammissibilità, compreso il previo reclamo all’intermediario. L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie; non è un sostituto automatico dell’azione giudiziaria.
Azione giudiziaria – Può essere presa in considerazione quando occorre ottenere tutela giurisdizionale, per esempio in presenza di una controversia complessa o di un danno da dimostrare. Se sono già stati notificati atti giudiziari, è essenziale verificare subito i termini applicabili.
Per approfondire il percorso di contestazione e le modalità di tutela, consulta la pagina dedicata al reclamo bancario e al ricorso all’ABF.
Quando si possono chiedere i danni?
Una segnalazione illegittima può, in presenza dei presupposti richiesti, dare luogo a una domanda di risarcimento. La responsabilità dell’intermediario e il diritto al risarcimento non derivano però automaticamente dal fatto che la segnalazione sia stata contestata o successivamente rettificata: occorre valutare la condotta dell’intermediario, il danno effettivamente subito e il collegamento tra la segnalazione e il pregiudizio.
A seconda delle circostanze, il danno può riguardare:
- Danno patrimoniale: conseguenze economiche documentabili, per esempio la perdita di un finanziamento o il peggioramento delle condizioni di accesso al credito.
- Pregiudizio all’attività d’impresa: effetti dimostrabili sull’affidabilità commerciale, sui rapporti con i finanziatori o sulla capacità di operare sul mercato.
- Danno non patrimoniale: valutabile quando ne ricorrono i presupposti giuridici e gli elementi probatori necessari.
La Cassazione, con ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024, ha chiarito che il danno patrimoniale derivante da un’indebita segnalazione può essere provato anche per presunzioni, purché fondate su circostanze concrete. Non significa che il danno sia automatico: la prova deve consentire di collegare il pregiudizio alla segnalazione.
Quali prove conservare per chiedere un risarcimento?
A seconda del caso, possono essere utili:
- lettere di diniego di finanziamenti o di revoca di affidamenti;
- comunicazioni bancarie che richiamano la segnalazione;
- contratti o opportunità commerciali compromessi;
- documentazione contabile e finanziaria;
- prospetto della Centrale dei Rischi;
- richiesta di rettifica e risposta dell’intermediario;
- prove delle conseguenze economiche subite.
La richiesta di rettifica e la domanda risarcitoria sono due iniziative distinte: possono richiedere documenti e valutazioni differenti.
Quali prove conservare e quali tempi considerare?
Per gestire la contestazione, è utile raccogliere in un unico fascicolo:
- il prospetto ufficiale della Centrale dei Rischi;
- il contratto e gli allegati relativi al rapporto;
- gli estratti conto e i conteggi del debito;
- le ricevute dei pagamenti;
- le comunicazioni della banca e le contestazioni precedenti;
- la richiesta di rettifica e la prova della sua ricezione;
- la risposta dell’intermediario;
- gli eventuali atti giudiziari e i documenti che dimostrano le conseguenze economiche.
Quanto tempo occorre per correggere una segnalazione?
Non esiste un termine unico da applicare indistintamente a ogni contestazione. I tempi dipendono dalla natura dell’errore, dalle verifiche necessarie, dalla documentazione e dagli adempimenti dell’intermediario.
Quando l’errore viene riconosciuto, l’intermediario deve trasmettere la correzione secondo le procedure previste. La semplice presentazione della contestazione, però, non sospende automaticamente la segnalazione e non garantisce una cancellazione immediata.
Se hai in corso una richiesta di finanziamento, una rinegoziazione o un’operazione aziendale, è quindi opportuno attivarti tempestivamente.
I dati storici vengono cancellati dopo il pagamento?
Non necessariamente, l’estinzione del debito può comportare l’aggiornamento della posizione corrente, ma non determina automaticamente l’eliminazione di tutte le informazioni storiche correttamente registrate.
La consultazione dei dati storici da parte degli intermediari è soggetta alle regole temporali previste per la Centrale dei Rischi. Se ritieni che un dato storico sia stato registrato illegittimamente, occorre verificare il fondamento della contestazione e non limitarsi a chiedere la cancellazione perché il debito è stato pagato.
Come tutelarsi se la segnalazione compromette l’accesso al credito
Se la segnalazione ha già prodotto conseguenze concrete, è importante affrontare il problema in modo coordinato: verificare i dati, chiedere la rettifica e conservare le prove di eventuali danni. In sintesi, il percorso consiste nel:
- acquisire il prospetto ufficiale;
- individuare l’intermediario e il dato contestato;
- raccogliere la documentazione che sostiene la richiesta;
- chiedere la rettifica e valutare gli strumenti di tutela se il problema non viene risolto;
- documentare gli eventuali pregiudizi economici.
Se sono già stati notificati atti giudiziari o sono imminenti scadenze contrattuali, è consigliabile ottenere tempestivamente una valutazione legale, senza attendere la conclusione della procedura di rettifica.
FAQ – Domande frequenti sulla Centrale dei Rischi
Puoi richiedere gratuitamente i dati tramite il Portale dei servizi online della Banca d’Italia. Il prospetto permette di verificare le informazioni registrate, gli intermediari segnalanti e i periodi di riferimento.
Sì, quando ne ricorrono i presupposti, per esempio se la segnalazione è stata effettuata per errore. Se invece i dati sono corretti ma il debito è stato pagato, può essere necessario un aggiornamento della posizione, mentre le informazioni storiche possono restare consultabili secondo le regole applicabili.
L’intermediario che ha trasmesso i dati deve verificare le informazioni e trasmettere le eventuali rettifiche. La Banca d’Italia gestisce l’archivio, ma non corregge direttamente i dati segnalati dalla banca o dalla finanziaria.
No, la contestazione non sospende automaticamente la segnalazione e non obbliga gli intermediari a concedere un finanziamento. La decisione sul credito dipende dalla valutazione del finanziatore e dagli elementi disponibili.
È possibile se ricorrono i presupposti della responsabilità e si dimostrano il danno e il collegamento con la segnalazione illegittima. La sola contestazione o rettifica non garantisce un risarcimento.
Sì, se la contestazione riguarda aspetti specifici, come l’importo, l’identità del soggetto, la classificazione o il rispetto delle regole applicabili. L’esistenza del debito non rende automaticamente corretta qualsiasi informazione trasmessa alla Centrale dei Rischi.
Fai verificare la segnalazione e le possibilità di rettifica
Se hai scoperto una segnalazione in Centrale dei Rischi che ritieni errata, il primo passo è confrontare i dati registrati con la documentazione del rapporto bancario.
Una verifica può aiutarti a individuare eventuali inesattezze, impostare una richiesta di rettifica e valutare se esistano i presupposti per ulteriori iniziative, compresa una possibile domanda risarcitoria.
