La cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è già un atto esecutivo, quindi se non viene eseguito il pagamento nel termine dei 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia può procedere direttamente a pignorare i beni del debitore.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione deve iniziare il procedimento con la notifica dell’atto di pignoramento, non oltre il termine di un anno dall’avvenuta notifica del titolo esecutivo.
Se non notifica l’atto di pignoramento entro un anno dall’avvenuta notifica del titolo esecutivo, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dall’intimazione di pagamento e il pignoramento non può iniziare prima del quinto giorno successivo alla notifica di quest’ultima.
Di norma i beni pignorabili possono avere ad oggetto:
- beni immobili;
- beni mobili (gioielli, denaro contante, arredo, autoveicolo ecc.);
- beni presso terzi (stipendio, pensione, conto corrente, canoni di locazione, ecc).
Il pignoramento può interessare solo i beni intestati al debitore. In caso di beni cointestati il pignoramento può comunque avere luogo, ma nei limiti della quota del debitore.
Eventuali trasferimenti di beni dal debitore a terzi possono essere annullati dai creditori entro cinque anni dalla registrazione di tali atti nei registri pubblici.
Contro un nullatenente non possono essere intraprese azioni di pignoramento. Tuttavia la legge prevede che ogni persona è responsabile delle proprie obbligazioni sia con i beni attuali che futuri. Quindi, se una persona nullatenente dovesse in futuro acquisire nuovi beni, questi potrebbero essere soggetti a pignoramento.
Pignoramento di beni immobili
Il pignoramento e la successiva vendita all’asta di uno o più immobili (case, terreni, capannoni, box, ecc…) è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’importo complessivo del debito, incluso di interessi e sanzioni, deve superare la soglia di 120.000 euro;
- il valore totale dei beni immobiliari posseduti dal debitore è superiore a 120 mila euro;
- sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato né rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
Tuttavia, anche quando l’Agenzia delle entrate – Riscossione non può procedere con il pignoramento immobiliare, può sempre intervenire nell’esecuzione forzata promossa da un altro creditore.
Il pignoramento immobiliare non si può eseguire se l’immobile è contemporaneamente:
- unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote);
- adibito a uso abitativo e a sua residenza anagrafica;
- accatastato a civile abitazione e non di lusso, né villa, né castello (A/8 e A/9).
L’assenza anche di una sola di queste condizioni consente all’Agenzia Entrate Riscossione di intraprendere azioni di pignoramento immobiliare.
Pignoramento di beni mobili
Quando si parla di pignoramento mobiliare si fa riferimento ad un’esecuzione forzata su oggetti e beni mobili come ad esempio:
- denaro contante;
- arredamento;
- opere d’arte;
- auto, moto;
- gioielli.
A differenza dell’esecuzione immobiliare o dell’esecuzione presso terzi, il pignoramento mobiliare non presuppone un atto scritto da notificare al debitore.
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione. La scelta avverrà su un compendio di cose il cui presunto valore di realizzo sia pari all’importo del credito precettato aumentato della metà.
Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi è l’atto che avvia l’espropriazione forzata dei crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, lo stipendio, la pensione, i canoni di locazione), oppure beni del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore.
A differenza di quanto avviene nel caso di pignoramento ordinario, il pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle entrate – Riscossione beneficia di una procedura semplificata, poiché per l’avvio della procedura non c’è la necessità di richiedere l’autorizzazione al giudice.
Pignoramento dello stipendio e della pensione
Per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio la legge ha introdotto dei limiti all’importo pignorabile pari a:
- un decimo se il credito vantato non supera 2.500 euro;
- un settimo se il credito vantato è compreso tra i 2.500 e i 5.000 euro;
- un quinto se il credito vantato è superiore a 5.000 euro.
Non sono previsti stipendi non pignorabili, anche se di ammontare molto basso possono essere oggetto di esecuzione.
Anche il Tfr può essere pignorato, sempre nel limite di un quinto dell’importo netto totale.
Per quanto riguarda la pensione, può essere pignorata, presso l’Ente di Previdenza, una volta detratto il minimo vitale, corrispondente al doppio dell’assegno sociale. Per la parte eccedente tale soglia valgono gli stessi limiti previsti per lo stipendio.
Pignoramento del conto corrente
L’Agenzia delle entrate – Riscossione può bloccare il conto corrente inviando alla banca e al debitore l’atto di pignoramento. A quest’ultimo si danno 60 giorni per pagare quanto dovuto. Se il debitore non procede con il pagamento viene eseguito il pignoramento e le somme presenti sul conto corrente saranno trasferite all’Agenzia delle Entrate Riscossione fino a copertura del relativo debito.
Il pignoramento può avvenire con i seguenti limiti:
- le somme già depositate in banca alla data di notifica del pignoramento possono essere pignorate solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale;
- se sul conto corrente è accreditato lo stipendio, il pignoramento non può estendersi all’ultimo emolumento accreditato, che deve restare nella disponibilità del debitore;
- gli stipendi successivamente accreditati possono essere pignorati entro questi termini:
- un decimo se il debito non è superiore a 2.500 euro;
- un settimo se il debito è compreso tra 2.500 e 5.000 euro;
- un quinto se il debito è superiore a 5.000 euro.
Nel caso di conto corrente cointestato, la banca non potrà pignorare le somme sul conto corrente del debitore, non essendo lui l’unico titolare del conto stesso.
Pignoramento dei canoni di locazione
L’Agenzia delle Entrate Riscossione può pignorare i canoni di locazione o di affitto che il conduttore deve al debitore. In questo caso L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificherà al conduttore l’ordine di pagare direttamente all’Agenzia i canoni di locazione/affitto a scadere fino a concorrenza del credito.
Pignoramento dei beni donati
Il pignoramento di beni donati dal debitore è un argomento di pertinenza delle azioni revocatorie, strumenti giuridici finalizzati alla tutela dei diritti dei creditori.
Con l’azione revocatoria i creditori hanno la facoltà di annullare gli atti compiuti dal debitore, (per esempio le donazioni, la vendita di beni a prezzi inferiori al valore di mercato, ecc..) quando questi hanno la finalità di sottrarre patrimonio alla portata dei creditori, pregiudicandone i loro diritti.
L’azione revocatoria non è automatica e richiede la dimostrazione di specifici presupposti.
L’azione revocatoria può essere esercitata entro 5 anni dalla data in cui l’atto è stato compiuto.
Termine che diventa di 10 anni se il creditore dimostra che il donatario era in mala fede.
Se l’azione revocatoria è accolta, l’atto viene annullato e i beni rientrano nel patrimonio del debitore, diventando quindi pignorabili dai creditori.
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