L’infortunio in itinere rappresenta una delle situazioni più comuni ma anche più controverse nell’ambito della tutela assicurativa del lavoratore. Ogni giorno milioni di persone si spostano tra casa, lavoro, sedi aziendali e luoghi di consumazione dei pasti: proprio durante questi tragitti si verificano una quota significativa di incidenti, che possono avere ripercussioni economiche e sanitarie importanti. Tuttavia, non tutti gli infortuni avvenuti “sulla strada del lavoro” vengono automaticamente riconosciuti dall’INAIL, poiché la normativa richiede requisiti rigorosi e l’interpretazione giurisprudenziale è in continua evoluzione.
Capire quando un evento è effettivamente considerabile infortunio in itinere, quali condizioni deve rispettare, cosa è coperto e cosa viene escluso è fondamentale per evitare contestazioni, ritardi nell’indennizzo o addirittura il rigetto della domanda. Per questo motivo è spesso utile affidarsi a un avvocato esperto in diritto del lavoro che possa valutare il caso, raccogliere correttamente la documentazione e contestare eventuali dinieghi.
Cos’è l’infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere è un evento traumatico che avviene durante il tragitto che il lavoratore compie per recarsi da casa al lavoro e viceversa. Viene considerato a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro e la normativa, in particolare l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, ha esteso la copertura assicurativa INAIL a questi eventi, purché rispetti determinati requisiti previsti dalla legge.
Tipologie di percorsi coperti
- abitazione ↔ luogo di lavoro: tragitto quotidiano per recarsi al lavoro.
- luogo di lavoro ↔ luogo di consumazione dei pasti: durante la pausa pranzo.
- tra sedi diverse dell’azienda: per lavoratori che operano in più sedi o cantieri.
Requisiti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere
Affinché l’infortunio in itinere sia riconosciuto come tale e quindi indennizzabile dall’INAIL, devono sussistere specifici requisiti:
1. Finalità lavorativa del tragitto
Il percorso deve essere effettuato al fine di recarsi al lavoro o per rientrare al domicilio. La Cassazione ha chiarito che anche gli spostamenti funzionali alla prestazione lavorativa rientrano nella tutela assicurativa.
2. Percorso abituale e diretto
Il tragitto deve essere quello normalmente utilizzato dal lavoratore. Deviazioni o interruzioni volontarie per motivi personali possono escludere la copertura assicurativa, configurando il cosiddetto “rischio elettivo”.
3. Uso del mezzo di trasporto idoneo
Il mezzo utilizzato deve essere ritenuto necessario, proporzionato e congruo rispetto alle esigenze del lavoratore. L’utilizzo del mezzo privato è ammesso, ma solo in assenza di trasporto pubblico adeguato.
4. Nesso causale tra tragitto e infortunio
L’evento deve essere strettamente connesso all’attività lavorativa.
Cosa copre l’infortunio in itinere?
L’infortunio in itinere è coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL e garantisce al lavoratore:
- indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo di assenza dal lavoro, a decorrere dal 4° giorno in poi;
- copertura delle spese mediche correlate all’infortunio;
- indennizzo per danno biologico in caso di menomazione permanente;
- rendita ai superstiti in caso di decesso del lavoratore.
Sono esclusi gli infortuni derivanti da:
- comportamenti gravemente imprudenti;
- stati di ebbrezza o alterazione da stupefacenti;
- deviazioni non giustificate del percorso.
Esempi pratici di infortunio in itinere
Esempio 1: Tragitto casa-lavoro con incidente stradale
Marco, impiegato in un ufficio, subisce un incidente stradale mentre si reca al lavoro seguendo il percorso abituale. L’INAIL riconosce l’infortunio in itinere.
Esempio 2: Deviazione per accompagnare il figlio a scuola
Lucia accompagna ogni giorno suo figlio a scuola prima di recarsi in ufficio. Subisce una caduta sul marciapiede durante il tragitto. L’INAIL riconosce l’infortunio, trattandosi di deviazione abituale e motivata.
Esempio 3: Sosta per acquisti personali
Gianni fa una deviazione per andare al supermercato e si infortuna. In questo caso, l’infortunio non viene riconosciuto perché si tratta di deviazione non necessaria.
Esempio 4: Deviazione per motivi personali
Un dipendente devia dal percorso abituale per accompagnare un collega e subisce un infortunio. l’infortunio non viene riconosciuto perché si tratta di una scelta personale non necessaria.
Esempio 5: Uso del mezzo privato
Un lavoratore utilizza l’auto privata per recarsi al lavoro nonostante la presenza di mezzi pubblici efficienti. In caso di infortunio, l’evento potrebbe non essere riconosciuto come in itinere.
Come tutelarsi: consigli utili
- Seguire sempre il percorso più diretto e sicuro;
- Evitare deviazioni non necessarie;
- Conservare ogni documentazione utile (verbale dell’incidente, referti, ricevute);
- Contattare tempestivamente il datore di lavoro e l’INAIL;
- Rivolgersi a un patronato o a un legale specializzato in diritto del lavoro se si hanno dubbi o problemi nel riconoscimento.
Normativa di riferimento sull’infortunio in itinere
La base normativa dell’infortunio in itinere è contenuta nel:
- Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 1124/1965)
Il riferimento più specifico si trova nell’articolo 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha introdotto il concetto di “occasione di lavoro” anche per gli spostamenti casa-lavoro.
FAQ – Domande frequenti sull’infortunio in itinere
Un incidente viene considerato infortunio in itinere quando avviene durante un tragitto strettamente funzionale al lavoro: casa-lavoro, lavoro-luogo di pausa pranzo o spostamenti tra diverse sedi aziendali. Il percorso deve essere abituale, diretto e non interrotto da deviazioni non necessarie. Per il riconoscimento l’INAIL valuta la finalità del tragitto, la presenza di un nesso causale e l’idoneità del mezzo utilizzato.
Dopo l’infortunio è fondamentale:
1) chiamare il 118 (se necessario);
2) recarsi al Pronto Soccorso e richiedere il primo certificato medico per infortunio;
3) informare il datore di lavoro entro 24 ore;
4) conservare verbali, referti, foto e documenti;
5) presentare denuncia all’INAIL tramite datore di lavoro.
Per evitare errori che potrebbero compromettere la pratica, è consigliabile contattare un avvocato esperto.
Dipende dalla natura della deviazione. Le deviazioni ritenute necessarie e abituali (es. accompagnare un figlio a scuola) possono essere ammesse. Le deviazioni personali, sporadiche o non funzionali sono invece escluse. Ogni caso va valutato singolarmente, anche alla luce della giurisprudenza recente.
Sì, l’INAIL può respingere la richiesta se:
1) il tragitto non era diretto o era interrotto da attività personali;
2) il mezzo utilizzato non era necessario (es. uso dell’auto con mezzi pubblici disponibili);
3) il lavoratore ha assunto comportamenti imprudenti o rischiosi;
4) mancano prove o documenti sufficienti.
In caso di diniego è possibile presentare opposizione e ricorso, meglio se assistiti da un legale.
Documentazione generalmente richiesta:
1) certificato medico di infortunio;
2) verbale dell’incidente (se presente);
3) referti diagnostici;
4) eventuali testimonianze;
5) mappa del percorso abituale;
6) dichiarazione del datore di lavoro;
7) documentazione fotografica del luogo dell’incidente.
Un avvocato specializzato può aiutare a raccogliere solo ciò che è davvero utile per rafforzare la pratica.
Sì, la normativa riconosce il tragitto anche se effettuato con mezzi privati come bicicletta, monopattino elettrico o moto. Tuttavia, è necessario dimostrare che il mezzo scelto è congruo e coerente con le esigenze di mobilità. Comportamenti rischiosi (es. violazioni del Codice della Strada) possono escludere la copertura.
Il ritardo non preclude automaticamente il riconoscimento, ma eventuali deviazioni o comportamenti imprudenti collegati alla fretta potrebbero complicare il caso. La valutazione dell’INAIL dipende dalle circostanze del singolo incidente.
Sì, la Cassazione ha riconosciuto come legittime le deviazioni necessarie e abituali, come accompagnare i figli a scuola. Tuttavia devono essere dimostrati:
1) necessità,
2) abitualità,
3) coerenza con l’orario di lavoro.
L’indennizzo INAIL dipende da:
– giorni di inabilità temporanea (dal 4° giorno);
– eventuale danno biologico ≥ 6%;
– perdita della capacità lavorativa.
In caso di menomazioni permanenti o invalidità, la rendita può essere continuativa. La valutazione medico-legale e la documentazione clinica sono cruciali.
Sì, è possibile presentare:
– opposizione amministrativa,
– ricorso giudiziario.
Molti ricorsi vengono accolti quando vengono presentate prove aggiuntive o un’interpretazione corretta della giurisprudenza. Farsi assistere da un avvocato esperto aumenta notevolmente le possibilità di successo.
Rischio elettivo: scelta volontaria, arbitraria e non necessaria del lavoratore che interrompe la finalità lavorativa → escluso dalla copertura.
Semplice deviazione giustificata: variazione del percorso per una necessità (es. scolastica, sanitaria) → potenzialmente riconosciuta.
Sì, se ti stavi recando in un luogo abituale o scelto in modo funzionale all’attività lavorativa (ristorante, mensa, bar, supermercato abituale). La Cassazione riconosce questo tragitto come connesso all’attività lavorativa.
🔄 Conclusione
L’infortunio in itinere è una delle aree più delicate della tutela previdenziale: la normativa è chiara, ma l’applicazione pratica dipende da interpretazioni, requisiti tecnico-giuridici e valutazioni della giurisprudenza. Per questo molti lavoratori si trovano a dover dimostrare la dinamica del tragitto, la necessità del mezzo utilizzato o la natura della deviazione effettuata. Una gestione imprecisa della documentazione può comportare il rigetto della domanda INAIL o un indennizzo inferiore rispetto a quello spettante.
Conoscere diritti, tutele e procedure è fondamentale, ma in molti casi non basta: serve un supporto professionale capace di orientare il lavoratore nel percorso di riconoscimento e nella contestazione dei dinieghi. Un avvocato specializzato in infortuni sul lavoro può fare realmente la differenza.
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