Diffamazione e ingiuria: quali sono le differenze?

La distinzione principale riguarda il modo in cui l’offesa viene comunicata e, soprattutto, la presenza o l’assenza della persona offesa nel momento in cui l’espressione viene pronunciata o comunicata.

C’è però un’importante precisazione da fare subito: l’ingiuria non costituisce oggi un reato autonomo. La fattispecie è stata depenalizzata nel 2016, pur potendo conservare rilevanza sul piano civile e dare luogo, nei casi previsti dalla legge, a una sanzione pecuniaria civile. La diffamazione, invece, continua a essere prevista come reato dall’art. 595 del codice penale.

Capire questa differenza è importante soprattutto quando l’offesa avviene a voce, in una chat, in un gruppo, sui social o attraverso altri strumenti di comunicazione digitale.

Che cosa si intende per diffamazione?

La diffamazione si verifica, in termini generali, quando una persona offende la reputazione di un’altra persona comunicando con più persone e in assenza dell’offeso.

L’art. 595 del codice penale tutela la reputazione della persona anche quando l’offesa viene diffusa attraverso strumenti di comunicazione capaci di raggiungere una pluralità di destinatari.

Il punto centrale, quindi, non è semplicemente che siano state utilizzate parole offensive, occorre considerare:

  • chi ha ricevuto la comunicazione;
  • se la persona offesa era presente o poteva partecipare direttamente all’interlocuzione;
  • quante persone hanno ricevuto il contenuto;
  • quale significato aveva l’espressione nel contesto;
  • quale reputazione viene concretamente compromessa.

Un esempio semplice

Tizio parla con Caio e lo insulta direttamente. Se invece Tizio, parlando con Sempronio e Mevio, afferma che Caio è una persona disonesta e attribuisce a Caio un comportamento che ne compromette la reputazione, la situazione è diversa: l’offesa viene comunicata a terzi in assenza della persona interessata.

È proprio questa differenza strutturale che consente di distinguere, in linea generale, l’ingiuria dalla diffamazione.

Che cosa si intende per ingiuria?

L’ingiuria, nella configurazione tradizionale dell’illecito, riguardava l’offesa rivolta direttamente alla persona presente. Dal 2016, però, l’ingiuria non è più un reato. Il decreto legislativo n. 7/2016 ha infatti abrogato la fattispecie penale e previsto, per le condotte rientranti nell’area dell’ingiuria, un diverso regime di tutela, comprendente anche una sanzione pecuniaria civile nei casi previsti. Il diritto al risarcimento del danno resta distinto da tale sanzione.

Questo significa che oggi non è corretto parlare semplicemente di “reato di ingiuria”. È più preciso dire che una determinata offesa, che in passato avrebbe potuto integrare il reato di ingiuria, può oggi avere conseguenze civili.

Perché questa distinzione è importante?

Perché capita ancora frequentemente di leggere o sentire espressioni come: “Ti denuncio per ingiuria”

Dal punto di vista giuridico, una frase del genere può essere imprecisa. Se l’offesa è stata rivolta direttamente alla persona interessata, occorre valutare la situazione alla luce della disciplina attuale, senza applicare automaticamente la vecchia fattispecie penale dell’ingiuria.

Diffamazione e ingiuria: la differenza in una tabella

ElementoDiffamazioneIngiuria
Persona offesaAssente dalla comunicazioneDirettamente destinataria dell’offesa
TerziL’offesa viene comunicata ad altre personeNon è questo l’elemento caratterizzante
Reato oggiSì, art. 595 c.p.No, è stata depenalizzata
Tutela civilePossibilePossibile
Sanzione pecuniaria civileNon è la caratteristica tipica della fattispeciePrevista nei casi stabiliti dalla legge
Esempio tipicoParlare di una persona assente davanti ad altri attribuendole un fatto lesivoRivolgere direttamente alla persona un’espressione offensiva
Comunicazioni onlinePuò configurarsi, a seconda delle modalitàLa qualificazione dipende dal tipo di interlocuzione

La tabella è un orientamento generale e non un automatismo, nelle comunicazioni digitali, infatti, la distinzione può diventare più complessa.

Qual è il ruolo della presenza della persona offesa?

La presenza della persona offesa è uno degli elementi più importanti per comprendere la differenza tra le due fattispecie. In termini semplici:

offesa direttamente rivolta alla persona → area dell’ingiuria, oggi depenalizzata

offesa comunicata a terzi in assenza della persona → possibile diffamazione

Ma “presenza” non significa soltanto trovarsi fisicamente nella stessa stanza. Con le moderne tecnologie possono esistere situazioni nelle quali più persone comunicano contemporaneamente a distanza.

La Cassazione ha affrontato proprio questo problema, riconoscendo che, in determinate condizioni, una presenza virtuale contestuale dell’offeso, dei terzi e dell’autore dell’offesa può assumere rilievo nella distinzione tra ingiuria e diffamazione.

La questione diventa quindi: la persona offesa poteva partecipare direttamente all’interlocuzione oppure il contenuto è stato diffuso a terzi senza un vero rapporto diretto con lei? Questa domanda è spesso più utile del semplice riferimento al mezzo utilizzato.

Offesa in presenza e offesa in assenza: alcuni esempi

Offesa direttamente rivolta alla persona

Durante una conversazione, una persona rivolge direttamente a un’altra un insulto. La condotta non va oggi qualificata come “reato di ingiuria”, perché l’ingiuria è stata depenalizzata. Potranno però essere valutate le eventuali conseguenze civili previste dall’ordinamento.

Offesa pronunciata davanti ad altri

Se l’autore dell’offesa si rivolge direttamente alla persona interessata, mentre sono presenti anche altre persone, la situazione non diventa automaticamente diffamazione. La presenza dei terzi, da sola, non basta: occorre valutare a chi è rivolta l’offesa e come si svolge l’interlocuzione.

La Cassazione ha infatti distinto la situazione nella quale autore, offeso e terzi sono contestualmente presenti da quella nella quale l’offeso non può partecipare direttamente al confronto.

Offesa rivolta a terzi mentre la persona è assente

Se invece una persona parla di un’altra, assente, davanti a più soggetti e ne compromette la reputazione, si entra nell’area della possibile diffamazione. È questa la situazione tipica nella quale assume rilievo l’art. 595 c.p.

Le offese online seguono regole particolari?

Non esiste una regola secondo cui “tutto ciò che viene scritto online è diffamazione”. Il mezzo utilizzato, però, può incidere significativamente sulla qualificazione della condotta. Occorre distinguere, ad esempio, tra:

  • messaggio diretto;
  • conversazione privata;
  • chat di gruppo;
  • videochiamata;
  • gruppo o comunità online;
  • commento pubblico;
  • post visibile a una pluralità di utenti;
  • contenuto pubblicato su un profilo accessibile a terzi.

Un messaggio privato

Se l’offesa viene comunicata direttamente alla persona interessata attraverso un messaggio privato, non si può parlare automaticamente di diffamazione. La situazione deve essere valutata considerando le concrete modalità della comunicazione e la presenza o meno di altri destinatari.

Una chat di gruppo

Una chat di gruppo richiede maggiore attenzione. Se autore e persona offesa partecipano contemporaneamente alla conversazione, la situazione può essere diversa rispetto a un messaggio inviato a terzi mentre la persona interessata è assente.

La Cassazione ha riconosciuto che anche una presenza “virtuale” può avere rilievo quando vi siano contemporaneamente autore, offeso e terzi e sia possibile un’interlocuzione diretta.

Un post o un contenuto pubblico

Un post pubblicato su una piattaforma e rivolto a una pluralità di utenti presenta caratteristiche differenti. La semplice circostanza che la persona offesa possa vedere il contenuto non significa necessariamente che sia presente all’interlocuzione.

Nel 2025 la Cassazione ha, ad esempio, ritenuto configurabile la diffamazione in un caso relativo a un video pubblicato su TikTok che la persona offesa aveva visto “in diretta”, sottolineando che la permanenza del contenuto sulla piattaforma e l’assenza di un rapporto diretto e di un contraddittorio immediato impedivano di ricondurre automaticamente la condotta all’ingiuria.

Questo è un buon esempio del motivo per cui non basta sapere quale piattaforma è stata utilizzata: bisogna analizzare come si è svolta concretamente la comunicazione.

Insulto e diffamazione sono la stessa cosa?

No, anche la parola “insulto” non identifica automaticamente una specifica fattispecie giuridica. Dire a qualcuno: “Sei incompetente” può avere un significato diverso, a seconda del contesto, rispetto ad affermare davanti a terzi: “Quella persona ha falsificato i documenti.”

Nel primo caso può prevalere un giudizio o un’espressione offensiva. Nel secondo viene attribuito un fatto specifico, potenzialmente verificabile e idoneo a incidere sulla reputazione.

Questo non significa che ogni giudizio sia lecito o che ogni accusa integri automaticamente diffamazione. La valutazione deve tenere conto del contesto, del significato delle parole, dei destinatari e dei fatti ai quali l’espressione si riferisce.

Qual è la differenza tra insulto e critica?

Una critica riguarda normalmente un comportamento, un’opera, un’attività o una prestazione e comunica una valutazione negativa. Esempi:

  • “Il servizio è stato pessimo.”
  • “Trovo il suo comportamento scorretto.”
  • “Non condivido questa decisione.”
  • “Il prodotto mi è sembrato di scarsa qualità.”

Un’espressione può invece assumere un significato diverso quando abbandona il terreno della valutazione e attribuisce alla persona comportamenti falsi o particolarmente lesivi. Ad esempio:

“Non sono d’accordo con il suo comportamento” è diverso da: “Ha falsificato i documenti”

La seconda frase contiene un’affermazione fattuale che può essere verificata.

Per questo, quando si deve capire se un’espressione costituisca una semplice critica o presenti profili di diffamazione, è importante chiedersi: sto leggendo un giudizio oppure un’accusa di fatto?

Quali rimedi possono essere valutati?

La risposta dipende dalla qualificazione giuridica della condotta. Nel caso della diffamazione, possono essere valutati gli strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela della reputazione, compresi quelli penali e civili, secondo le caratteristiche del caso. Nel caso di una condotta riconducibile alla tradizionale ingiuria, invece, non è corretto parlare oggi di un procedimento penale per il reato di ingiuria, perché la fattispecie è stata depenalizzata.

Possono tuttavia essere valutate le conseguenze sul piano civile e gli strumenti di tutela disponibili.

È quindi importante non partire dalla domanda: “Posso denunciare questa persona per ingiuria?”

ma da una domanda più precisa: “Come è stata comunicata l’offesa, a chi, in quale contesto e con quali conseguenze?”

La risposta a queste domande consente di individuare il percorso corretto.

Cosa cambia se l’offesa viene pubblicata sui social?

La pubblicazione sui social può ampliare significativamente il numero dei destinatari e la permanenza del contenuto. Questo può assumere rilievo nella valutazione della diffamazione, ma non significa che ogni commento offensivo sui social sia automaticamente diffamazione. Come negli altri casi, occorre esaminare:

  • chi ha pubblicato il contenuto;
  • chi poteva visualizzarlo;
  • se la persona offesa era direttamente coinvolta nell’interlocuzione;
  • quale contenuto è stato pubblicato;
  • se si trattava di un giudizio o dell’attribuzione di un fatto;
  • quanto il contenuto è stato diffuso.

Per gli aspetti specifici dei social puoi approfondire la guida sulla diffamazione sui social.

FAQ – Domande frequenti

L’ingiuria è ancora un reato?

No, l’ingiuria è stata depenalizzata dal decreto legislativo n. 7/2016 e non costituisce oggi un reato autonomo. La condotta può tuttavia avere rilevanza sul piano civile e, nei casi previsti dalla legge, comportare una sanzione pecuniaria civile.

Offendere qualcuno in una chat è diffamazione?

Non necessariamente, occorre verificare chi partecipa alla conversazione, se la persona offesa è presente nell’interlocuzione e come viene comunicata l’offesa. Una chat di gruppo non può essere qualificata automaticamente come diffamazione soltanto perché contiene più partecipanti.

Si può chiedere un risarcimento per un insulto?

Può essere possibile valutare una tutela risarcitoria anche quando la condotta non costituisce un reato di ingiuria. Occorre però verificare la natura dell’offesa, le circostanze concrete e l’eventuale danno.

Qual è la differenza tra insulto e critica?

La critica esprime generalmente una valutazione negativa su una persona, un comportamento o un’attività; l’insulto è un’espressione offensiva rivolta alla persona. La distinzione non dipende soltanto dalle parole utilizzate, ma anche dal loro significato nel contesto.

Se la persona offesa legge un post, è automaticamente presente?

No, la semplice possibilità di leggere un contenuto pubblicato online non equivale necessariamente alla presenza diretta nell’interlocuzione. La Cassazione ha evidenziato proprio questa distinzione in relazione a un contenuto pubblicato su TikTok.

Richiedi una valutazione del contesto

Se non è chiaro quale fattispecie possa applicarsi, è utile analizzare la comunicazione completa, i destinatari e le modalità con cui l’offesa è stata espressa.

Richiedi una valutazione del contesto e della comunicazione
Trova un professionista specializzato

Hai bisogno di Aiuto?

Per qualsiasi dubbio visita la pagina delle FAQ o non esitare a contattarci cliccando qui, ti risponderemo nel minor tempo possibile